(massima n. 1)
            La liquidazione dell'indennità per l'espropriazione  parziale  è  commisurata  alla differenza  tra  il  giusto  prezzo  dell'immobile  prima dell’esproprio e il giusto prezzo  della  parte  residua dopo  l'esproprio  stesso, dovendo  tenersi  conto,  oltre che  del  valore  della  porzione  ablata,  anche  del decremento della parte di fondo residuata all'espropriazione.  Ciò  comporta,  per  i  suoli  agricoli, l'attribuzione di un valore complementare che, nel caso di esercizio di azienda agricola, compensa anche i maggiori oneri  di  conduzione  aziendale,  in  quanto  la  legge introduce,  quale  componente  essenziale  dell'indennità, anche il ristoro del pregiudizio subito dall'azienda.