(massima n. 1)
            Ai fini della determinazione dell'indennità, nell'ipotesi di  espropriazione  parziale, il  termine  di  riferimento dell'indennità  unitaria,  che  comprende  l'eventuale diminuzione di valore del residuo, è rappresentato dal valore  di  mercato  del bene espropriato  quale  gli deriva  dalle  caratteristiche  naturali,  economiche  e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, conseguendone che, ove si sia applicato il criterio delle aree edificabili, non può tenersi conto di variabili  proprie  delle  aree  agricole,  quali  la diminuzione  di  valore  delle  piante,  connessa  al  loro deperimento per il trasferimento in altro terreno, e del pregiudizio  lamentato  per  non  poter  svolgere mediante  l'uso  dell'immobile  nella  precedente consistenza la propria precedente attività commerciale  o  industriale (nella  specie:  florovivaistica),  anche  perché  l'espropriazione  non  si  estende  al diritto  dell'imprenditore,  né  comporta  l'acquisizione all'espropriante  dell'azienda  e  delle  attrezzature.