(massima n. 1)
            Il  deprezzamento  che  abbiano  subito  le  parti residue  del  bene  espropriato  rientra  nell'unica indennitą  di  espropriazione,  che,  per  definizione, riguarda  l'intera diminuzione patrimoniale  subita  dal soggetto  passivo  del  provvedimento  ablativo, ivi compresa la  perdita  di  valore  della  porzione  residua derivata  dalla  parziale  ablazione  del  fondo,  sia  essa agricola  o  edificabile,  non  essendo  concepibili,  in presenza  di  un'unica  vicenda  espropriativa,  due  distinte somme,  imputate  l'una  a  titolo  di  indennitą  di espropriazione e l'altra a titolo di risarcimento del danno per  il  deprezzamento  subito  dai  residui  terreni.  Ne consegue che la domanda del proprietario che lamenti il deprezzamento  delle  porzioni  residue  del  fondo espropriato va  interpretata  dalla  corte  di appello, competente in unico grado ai sensi dell'art. 19 della L. 22  ottobre  1971,  n.  865,  come  diretta  al  pagamento  di un'unica  indennitą,  da  determinare  tenendo  conto  della diminuzione  di  valore  della  parte  non  espropriata,  a norma  dell'art.  40  della L.  25  giugno  1865,  n.  2359, conseguenti  all'inadempimento  di  un  contratto  di transazione di liti promosse dinanzi al G.A., aventi ad oggetto la parziale cessione di un immobile in favore dell'espropriante e la determinazione delle indennitą spettanti per il diminuito valore della residua parte del bene, atteso  che  si  tratta  di un giudizio  rientrante  nella riserva  di  giurisdizione  ordinaria  sancita  dalla disposizione  speciale  di  cui  all'ultima  parte  dell'art.  133, lett. g), del D.Lgs. n. 104 del 2010, e che attiene, non gią a due  distinti  crediti,  ma  unicamente  alla  determinazione della  indennitą  di  espropriazione,  la  quale,  per definizione,  riguarda  l'intera  diminuzione  patrimoniale patita dal soggetto passivo per effetto del provvedimento ablativo,  comprendendo,  pertanto,  anche  il  risarcimento perii  deprezzamento  subito  dalle  parti  residue  del  bene espropriato. (Regola giurisdizione).