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Articolo 25 undecies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

[Aggiornato al 09/08/2025]

Reati ambientali

Dispositivo dell'art. 25 undecies Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per la violazione dell'articolo 452 bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  2. b) per la violazione dell'articolo 452 quater, la sanzione pecuniaria da seicento a novecento quote;
  3. c) per la violazione dell'articolo 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
  4. d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452 octies, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a mille quote;
  5. e) per la violazione dell'articolo 452 sexies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a novecento quote per il caso previsto dal primo comma e da seicento a milleduecento quote per i casi previsti dal secondo comma;
  6. e-bis) per la violazione dell'articolo 452 septies, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  7. e-ter) per la violazione dell'articolo 452 terdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  8. e-quater) per la violazione dell'articolo 452 quaterdecies, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote, nel caso previsto dal primo comma, da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote nel caso previsto dal secondo comma e da cinquecento a mille quote nel caso previsto dal terzo comma;
  9. f) per la violazione dell'articolo 727 bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  10. g) per la violazione dell'articolo 733 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e) ed e-quater), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9.

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per i reati di cui all'articolo 137:
  2. 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
  4. a-bis) per il reato di cui all'articolo 255 bis, la sanzione pecuniaria da trecentocinquanta a quattrocentocinquanta quote;
  5. a-ter) per il reato di cui all'articolo 255 ter:
  6. 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria da quattrocento a cinquecentocinquanta quote;
  7. 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da cinquecento a seicentocinquanta quote;
  8. b) per i reati di cui all'articolo 256:
  9. 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  10. 2) per la violazione dei commi 1, secondo periodo, e 3, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
  11. 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocentocinquanta a settecentocinquanta quote;
  12. 3-bis) per la violazione dei commi 1-bis, primo periodo, e 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
  13. 3-ter) per la violazione dei commi 1-bis, secondo periodo, e 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da seicento a milleduecento quote;
  14. 3-quater) per la violazione dei commi 5 e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  15. b-bis) per il reato di cui all'articolo 256 bis:
  16. 1) per la violazione del comma 1, primo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocentocinquanta quote;
  17. 2) per la violazione del comma 1, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da trecento a seicento quote;
  18. 3) per la violazione del comma 3-bis, primo periodo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
  19. 4) per la violazione del comma 3-bis, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;
  20. c) per i reati di cui all'articolo 257:
  21. 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  22. 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  23. d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  24. e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da trecento a quattrocentocinquanta quote;
  25. f) [LETTERA ABROGATA DAL D.L. 8 AGOSTO 2025, N. 116];
  26. g) per la violazione dell'articolo 260 bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
  27. h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

2-bis. Quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 259 ter del decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, le sanzioni previste dal comma 2, lettere a-bis), a-ter), b), ed e) sono diminuite da un terzo a due terzi.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  2. b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
  4. 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  5. 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  6. 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  7. 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

  1. a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  2. b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  3. c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i reati indicati al comma 2, lettere a), numero 2), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi. Nei casi di condanna per i reati indicati dal comma 2, lettere b), b-bis) ed e), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452 bis, 452 quater, 452 sexies e 452 quaterdecies del codice penale, agli articoli 256, 256 bis e 259 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231(1).

Note

(1) Il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1, lettere a) b) d) ed e) e l'introduzione delle lettere e-bis) e-ter) ed e-quater) all'art. 25-undecies, comma 1; (con l'art. 6, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 1-bis; (con l'art. 6, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 2, lettere b) ed e) l'introduzione delle lettere a-bis) a-ter) e b-bis) all'art. 25-undecies, comma 2 e l'abrogazione della lettera f) dell'art. 25-undecies, comma 2; (con l'art. 6, comma 1, lettera d)) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 25-undecies; (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) la modifica dell'art. 25-undecies, comma 7.

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