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Funzioni, contenuto e idoneitą dei Modelli di organizzazione e gestione

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Nonostante siano trascorsi più di venti anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 , alcune questioni rimangono ancora dubbie e irrisolte. Tra queste rientra anche il concetto di idoneità del cosiddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo (in seguito MOGC). Il contributo si prefigge, di conseguenza, di approfondire tale concetto sotto tre diversi punti di vista: quello dell’ente che si chiede se adottare un MOGC; quello dell’esperto del settore, che deve determinare il contenuto del Modello; quello del pratico del diritto.
I numerosi progressi e sforzi che si registrano da parte sia della dottrina, sia degli operatori del mondo imprenditoriale, si scontrano con una profonda incertezza giurisprudenziale sul concetto di idoneità dei MOGC. Una incertezza che può minare l’efficienza del predetto approccio di adesione volontaria, sotteso alla normativa 231. In controtendenza con l’evoluzione degli operatori pratici sull’individuazione dei contenuti dei MOGC, la giurisprudenza adotta decisioni prive di un percorso logico-argomentativo scandito nettamente in fasi. Il contributo propone, di conseguenza, da un lato, una distinzione tra due concetti diversi di idoneità, ossia quella “formale” e quella “sostanziale”, distinzione che riflette rispettivamente i due diversi momenti temporali della adozione e della efficace attuazione del MOGC; dall’altro lato, un rigoroso approccio metodologico, che dovrebbe essere seguito dal giudice nell’accertamento della idoneità del MOGC.
Per una chiara esemplificazione della differenza tra i due concetti, si espongono nel contributo due casi concreti: il "caso Impregilo" e il "caso ThyssenKrupp". Preso atto della incertezza giurisprudenziale, non solo su una definizione unica e univoca del concetto di idoneità, ma anche sulle condizioni affinché un MOGC possa essere ritenuto idoneo, si indicano le (poche) certezze ricavabili dalle pronunce giurisprudenziali. In particolare, si approfondisce con puntuale richiamo giurisprudenziale il necessario adattamento del MOGC alla singola realtà imprenditoriale; i limiti di una politica di prevenzione del rischio-reato armonizzata all’interno di un gruppo di società; i rapporti tra le prescrizioni del D.lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) e quelle del D.lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro).
Come detto, un numero di certezze particolarmente esiguo che si scontra con il peso di alcune incertezze che ancora persistono nell’applicazione della normativa 231 in ambito processuale. Tra queste incertezze, per antonomasia, spicca l’altalenante mutamento di orientamento in ordine all’onere della prova dell’idoneità del MOGC.
In conclusione della complessiva analisi, si volge lo sguardo sul futuro della disciplina 231 e, in particolare, sulle proposte di riforma avanzate dalla dottrina e sulle iniziative del legislatore. Lo spirito di riforma è però contraddetto dalla mancata conclusione degli iter legislativi avviati con l’adozione di un testo definitivo, lasciando le imprese in piena balia delle incertezze. Un recente caso di richiesta di archiviazione per ritenuta idoneità di un MOGC suscita però un briciolo di speranza.

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