Cons. Stato n. 4125/2019
                                      L'informativa  antimafia può  essere  emessa  dalla Prefettura laddove si rinvengano elementi indiziari, gravi, precisi  e  concordanti,  che  lascino  ritenere  il  pericolo  di infiltrazione  mafiosa  per  la  presenza,  nella  compagine sociale, o per il controllo e la direzione, esercitati anche di  fatto,  di  soggetti  condannati  per  eventuali  delitti-spia tra  i  quali  rientra  anche  quello  previsto  dall'art.  260  del D.Lgs. n. 152/2006.
                                                        
                 
                            
                  Cons. Stato n. 2855/2019
                                      Il  disvalore  sociale  e  la  portata  del danno ambientale  connesso  al  traffico  illecito  di  rifiuti, ex art.  260,  D.Lgs. n. 152  del  2006,  rappresentano,  già  da soli,  ragioni  sufficienti  a  far  valutare  con  attenzione  i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente  esposti  al  rischio  di  infiltrazioni  di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso. (Conferma T.a.r. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi).  I  reati  indicati nell'art.  84,  comma  4,  lett.  a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra cui il traffico illecito di rifiuti, ex art.  260,  D.Lgs.  n.  152  del  2006,  integrano,  nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una 'spia'  di  per  sé  sola  sufficiente  ad  imporre,  nella  logica anticipata  e  preventiva  che  permea  la  materia  delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la  pubblica  amministrazione.  (Conferma  T.a.r.  Campania Napoli,  sez.  I,  estremi  omessi).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 16036/2019
                                      Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già  previsto  dall'art.  260,  D.Lgs.  3  aprile  2006,  n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e  8  del  D.Lgs.  1  marzo  2018,  n.  21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente  caratterizzato  da  una  pluralità  di condotte,  alcune  delle  quali,  se  singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato  abituale  proprio  e  si  consuma,  pertanto,  con  la cessazione  dell'attività  organizzata  finalizzata  al  traffico illecito.
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 54703/2018
                                      Il mancato  rispetto, in  caso  di  spedizioni  transfrontaliere  di  rifiuti, delle  garanzie  e  delle  formalità previste  dagli  Stati  riceventi,  quand'anche  non membri  OCSE (nella  specie  la  Repubblica  Popolare cinese),  in  quanto  recepite  nei  regolamenti  comunitari che regolano la materia a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 3 aprile  2006,  n.  152, integra  il  carattere  abusivo dell'esportazione,  con  conseguente  configurabilità, nella  ricorrenza  dei  restanti  presupposti,  del  reato  di attività  organizzata  per  il  traffico  illecito  di  rifiuti. (Fattispecie  in  cui  la  Corte  ha  ritenuto  che,  ai  fini  della tracciabilità  della  gestione  complessiva  dei  rifiuti,  il soggetto  originante  gli  stessi  dev'essere  munito  della licenza  AQSIQ,  che  ne  legittima  l'esportazione  verso  la Repubblica  Popolare  Cinese).
                                                        
                 
                            
                  Cass. pen. n. 58448/2018
                                      Il reato  di  attività  organizzate  per  il  traffico illecito di rifiuti si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite e non in quello dove si  verifica - come  nella  specie - l'interramento  dei  rifiuti che può essere una frazione della condotta punibile, ma non  è  necessaria  ai  fini  della  rilevanza  penale  della fattispecie e della sua consumazione, che è raggiunta a monte, quando la pluralità e ripetitività delle operazioni di gestione  inerenti  quantitativi  ingenti  di  rifiuti  abbia raggiunto una intensità tale da mettere in pericolo il bene protetto.