AUTORE:
Alessio Colombo
ANNO ACCADEMICO: 2021
TIPOLOGIA: Diploma di Laurea
ATENEO: Universitą Telematica Internazionale Uninettuno
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
I numerosi obblighi prevenzionistici previsti da una sempre più articolata disciplina in materia di sicurezza sul lavoro, calati nei nuovi assetti strutturali e organizzativi dell’impresa moderna, impongono la necessaria ripartizione delle relative funzioni. Risulta a tal proposito di fondamentale importanza il ricorso allo strumento della c.d. delega di funzioni da parte del datore di lavoro, quale istituto giuridico idoneo a trasferire l’obbligo di prevenzione e le connesse responsabilità penali, dal garante originario previsto ex lege ad altro soggetto che diviene così nuovo garante derivato.
L’elaborato partendo dall’evoluzione storica dello strumento, ne analizza dettagliatamente i requisiti, le attribuzioni e i profili penalistici, forgiati per decenni dai contributi dottrinali e giurisprudenziali ma sanciti chiaramente dal diritto positivo solo con il d.lgs. n. 81/2008, il c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. L’art. 16 del T.U.S.L., prevedendo precisi limiti e stringenti condizioni di legittimità dell’istituto, impone comunque al datore di lavoro “delegante” un generale e permanente obbligo di vigilanza nei confronti del soggetto delegato. Tale obbligo può essere tuttavia efficacemente assolto mediante l’istituzione di idonei sistemi di verifica, ossia dalla creazione di adeguati apparati organizzativi sulla scorta dei c.d. compliance programs previsti in materia di responsabilità da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ecco quindi che tra le due normative viene a crearsi un legame indissolubile, fortemente ambito dal legislatore al fine di tutelare efficacemente la salute dei lavoratori e pervenire allo stesso tempo alla corretta individuazione dei soggetti responsabili dei reati tipici.
L’elaborato partendo dall’evoluzione storica dello strumento, ne analizza dettagliatamente i requisiti, le attribuzioni e i profili penalistici, forgiati per decenni dai contributi dottrinali e giurisprudenziali ma sanciti chiaramente dal diritto positivo solo con il d.lgs. n. 81/2008, il c.d. Testo unico sulla sicurezza sul lavoro. L’art. 16 del T.U.S.L., prevedendo precisi limiti e stringenti condizioni di legittimità dell’istituto, impone comunque al datore di lavoro “delegante” un generale e permanente obbligo di vigilanza nei confronti del soggetto delegato. Tale obbligo può essere tuttavia efficacemente assolto mediante l’istituzione di idonei sistemi di verifica, ossia dalla creazione di adeguati apparati organizzativi sulla scorta dei c.d. compliance programs previsti in materia di responsabilità da reato dell’ente ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Ecco quindi che tra le due normative viene a crearsi un legame indissolubile, fortemente ambito dal legislatore al fine di tutelare efficacemente la salute dei lavoratori e pervenire allo stesso tempo alla corretta individuazione dei soggetti responsabili dei reati tipici.