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Responsabilitą da reato degli enti -

I reati ambientali e la prevenzione della responsabilitą delle persone giuridiche

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2016
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
Il legislatore italiano ha dimostrato pacatezza e parsimonia con riguardo alle questioni ambientali, la cui importanza è emersa dal lungo excursus dottrinale e giurisprudenziale per la definizione di una nozione giuridica delle stesse, idonea a dar vita ad un corpus codicistico tassativo per la tutela dell’ambiente; e non è stato avventato nell’introduzione di un apposito titolo nel Codice Penale, lasciando alla legislazione complementare il compito di preservare taluni settori da particolari forme di inquinamento, sino al 2015, anno di svolta epocale per il diritto penale dell’ambiente.
Dunque, il D. lgs. n. 152/2006 è figlio di un modo di legiferare perennemente emergenziale, in quanto, prima della sua introduzione, risultavano esigue e disorganiche le leggi previgenti; tale decreto, seppur riunisce i principali settori da tutelare, tuttavia, al contempo, non ha ottemperato ai contestuali obblighi di incriminazione europei derivanti dalla Direttiva 2008/99/CE, poiché le fattispecie ivi contenute assumono un ruolo ancillare rispetto al diritto amministrativo.
La rilevante omissione degli illeciti ambientali nel codice penale fu dovuta a ragioni eterogenee: sul piano storico–culturale, l’esigenza di redigere un codice era strettamente correlata all’esaltazione del progresso tecnico–scientifico, di cui l’inquinamento rappresentava una conseguenza fisiologica, come tale ritenuta di esiguo spessore; sul piano ideologico, taluni ritennero che il codice penale dovesse essere la sede per tutelare beni giuridici, dotati di pregnanza assiologica e di portata universale, quali ad esempio i beni fondamentali della persona. La scelta definitiva di un “ritorno al codice” è da valutarsi non solo nell’ottica formale di un riordino della materia, ma anche come opzione assiologica, volta ad arricchire di nuovi contenuti il testo codicistico, aggiornandosi a valori condivisi all’interno di una certa comunità e di un certo ordinamento.
La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha soddisfatto pienamente le esigenze che la dottrina auspicava da lungo tempo: rompendo definitivamente il legame con il diritto amministrativo, le nuove fattispecie previste dal codice penale restituiscono quell’effettività, di cui la tutela precedente era stata privata, attraverso illeciti realizzati secondo la forma del delitto di evento o, quantomeno, di pericolo concreto, volti a punire macro-aggressioni delle matrici ambientali. La tutela penale dell’ambiente non è fine a se stessa, ma da considerarsi come tassello del diritto penale dell’economia: comportamenti di aggressione all’ecosistema e macro-inquinamenti sono da ricondursi, generalmente, all’attività imprenditoriale. Invero, è assodato come lo sfruttamento delle risorse naturali e i pregiudizi all’ambiente sono più intensi, e di particolare attenzione mediatica, quando derivano da un’attività produttiva, ossia da una realtà organizzata composta da più soggetti che lavorano in modo coordinato.
È proprio per questo che, tra i fini sociali, cui deve tendere l’iniziativa economica privata ex art. 41 Cost., la tutela dell’ecosistema assume un ruolo primario. Aspetto significativo è, dunque, la responsabilità degli enti collettivi per i reati ambientali, in quanto l'attività degli stessi è tra le forme di aggressione all’ecosistema più pericolose ed allarmanti sul piano sociale. Il riconoscimento di tale responsabilità è stato dovuto, inizialmente, al D. lgs. 8 luglio 2011, n. 121 il quale ha introdotto, attraverso una nuova disposizione, l’art. 25 undecies del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, gli illeciti ambientali previsti dal Codice dell'ambiente del 2006. In un secondo momento, c'è stato un successivo ampliamento della normativa, grazie alla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha ricompreso nel catalogo dei reati-presupposto i nuovi “ecodelitti”. È stato ampiamente evidenziato in dottrina come le indicazioni dettate dal decreto 231 non brillino per determinatezza, in particolar modo quelle inerenti alla valutazione di idoneità dei modelli di organizzazione e gestione, requisito fondamentale per provare la mancanza di responsabilità dell’ente in caso di commissione di un reato-presupposto, nel suo interesse o a suo vantaggio: il problema sembra essersi acuito con la proliferazione dei reati ‘ambientali’ all’interno del catalogo, che in qualche modo ha fatto perdere coesione al sistema della responsabilità corporativa.
È opportuno considerare, infine, la valutazione di idoneità dei modelli organizzativi, sulla base di due dimensioni differenti e afferenti tra loro: la prima riguarda i criteri di imputazione oggettivi, quali quelli dell’interesse o vantaggio; la seconda è relativa allo specifico modello di compliance program adottato ed efficacemente attuato, nonché integrato con i sistemi di gestione aziendale riconosciuti ora sul piano europeo, ora su quello internazionale.

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