(1)Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.