(1)Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.
Note
(1)
Articolo inserito dall’art. 1, comma 1, L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito l’intero Titolo VI-bis, a decorrere dal 29 maggio 2015.