Cass. civ. n. 16597/2018
Non si può applicare al rapporto di lavoro, pur se di pubblico impiego, il principio secondo cui la mancata risposta dell'amministrazione equivale all'autorizzazione, perché il principio del silenzio assenso è stabilito dalla L. 241/1990 soltanto per regolare i rapporti fra il privato e le amministrazioni.
Cons. Stato n. 2109/2017
Nel caso di istanze volte ad ottenere concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, non trova applicazione l'istituto del silenzio assenso di cui all'art. 20 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Cons. Stato n. 3805/2016
È possibile l'applicazione del silenzio assenso solo ai casi di attività vincolata della P.A., poiché in questi casi l'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla legge rende possibile l'avvio dell'attività sottoposta ad autorizzazione, e rende altresì possibile ogni successivo accertamento ed esercizio di poteri di autotutela o inibitori. Al contrario, nel caso di poteri discrezionali, la valutazione e la conseguente scelta della misura concreta da adottare per il perseguimento dell'interesse pubblico (per la tutela del quale il potere è stato conferito), non verrebbero ad essere effettuate da alcuno, determinandosi sia che in luogo dell'Autorità decida, in pratica, il tempo (e il caso), sia, soprattutto, una sostanziale decadenza dall'esercizio di potestà pubbliche.
Cons. Stato n. 17/2016
Il silenzio assenso previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (secondo cui nel termine di sessanta giorni l'Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all'interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio) non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, nell'innovare l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
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La avvenuta formazione del silenzio assenso comporta che l'Amministrazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ove intenda adottare un nuovo provvedimento, dovrà adottarlo in via di autotutela ai sensi dei successivi articoli 21-quinquies e 21-nonies, dopo aver effettuato le valutazioni di legittimità omesse o non correttamente esercitate; è pertanto illegittimo un diniego di nulla osta reso dall'Ente Parco e sopravvenuto tardivamente dopo che si era già formato il titolo abilitativo tacito.
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Il silenzio assenso previsto dall'art. 13 commi 1 e 4 L. 6 dicembre 1991 n. 394 - nella parte in cui prevede che nel termine di sessanta giorni l'Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all'interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio - non è stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della L. 14 maggio 2005 n. 80, che, nell'innovare l'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.
Cons. Stato n. 4182/2013
In materia di condono di abusi edilizi, presupposto per il perfezionamento del silenzio assenso di cui all'art. 39 comma 4 L. 23 dicembre 1994 n. 724 è l'avvenuta ultimazione delle opere al 31 dicembre 1993; pertanto, deve ritenersi che il silenzio assenso si venga a formare solo nel caso in cui, quantomeno al momento dell'istanza, il manufatto, ancorché incompleto, sia pur sempre riferibile all'abuso per il quale è stato proposto il condono, in quanto in caso contrario si verificherebbe la manifesta inammissibilità dell'istanza per indeterminatezza dell'opera condonata, per cui non si potrebbe mai legittimamente formare il predetto silenzio accoglimento. Pertanto, in relazione al completamento funzionale del manufatto è necessario che, entro la predetta data, siano stati realizzati quei lavori che consentono di ritenere che il bene sia adeguato all'uso.
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Affinché possa formarsi il silenzio-assenso in materia di condono edilizio è necessario che vi sia la prova della ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi stabiliti dall'art. 39, comma 4, L. 23 dicembre 1994 n. 724, per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993. Pertanto, nel caso di domanda di condono edilizio per mutamento della destinazione d'uso, deve escludersi che il meccanismo del silenzio assenso possa operare in presenza di dichiarazioni non veritiere e, comunque, in mancanza del completamento di quelle opere che avrebbero reso l'opera funzionale all'invocato mutamento di destinazione d'uso.
Cass. civ. n. 4045/2011
L'istituto del silenzio assenso, in virtù del quale l'autorizzazione amministrativa richiesta e non emessa nei termini di legge si ritiene accordata, pur essendo previsto dall'art. 20 L. 7 agosto 1990 n. 241 del 1990 in termini generali, non si applica nella materia delle affissioni pubblicitarie; ne consegue che la posa in opera non autorizzata di impianti per affissioni pubblicitarie è da considerarsi abusiva ed è doverosa l'attività di repressione dell'illecito da parte del Comune ai sensi dell'art. 97 Cost. (Nella specie una società aveva proposto domanda di risarcimento danni nei confronti del Comune per l'apposizione della scritta «affissione abusiva» sui detti impianti dopo la asserita formazione del silenzio assenso sulla richiesta di autorizzazione).
Cass. pen. n. 14284/2010
Deve ritenersi che l'istituto del silenzio assenso operi anche con riguardo alla richiesta di autorizzazione alla semplice delocalizzazione di un impianto di radiodiffusione, non rientrando essa nel novero delle eccezioni normativamente previste, con conseguente esclusione, una volta che le relative condizioni si siano verificate, del reato previsto dall'art. 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche emanato con D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259.
Cons. Stato n. 6591/2008
In linea di principio, al legislatore non è affatto precluso sul piano costituzionale la qualificazione in termini di silenzio assenso del decorso del tempo entro il quale l'amministrazione competente deve concludere il procedimento e adottare il provvedimento. Si tratta, in questi casi, di una scelta di politica legislativa nell'obiettivo di tempestività ed efficienza dell'azione amministrativa e, quindi, di buon andamento, costituzionalmente compatibile perchè siano esattamente individuati l'unità organizzativa ed il soggetto addetto responsabile dell'istruttoria e degli adempimenti finali, di modo che non vi sia differenza sotto il profilo della responsabilità tra atto espresso e silenzio derivante da scelta consapevole di non esercitare il potere di intervento.
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La L. 80/2005, che ha generalizzato l'istituto del silenzio assenso prevedendo alcune eccezioni in determinate materie, tra cui quelle inerenti il patrimonio culturale paesaggistico e l'ambiente, non ha implicitamente abrogato la norma speciale contenuta all'art. 13 L. 394/91, che già prevedeva una speciale forma di silenzio assenso sulle istanze di nulla osta da parte degli enti parco. L'eccezione in questione, infatti, va interpretata nel senso che la generalizzazione dell'istituto del silenzio assenso non può applicarsi in modo automatico alle materie indicate dall'art. 20, comma 4, ma ciò non impedisce al legislatore di introdurre in tali materie norme specifiche, aventi ad oggetto il silenzio assenso, a meno che non sussistano espressi divieti, derivanti dall'ordinamento comunitario o dal rispetto dei principi costituzionali.
Cons. Stato n. 5628/2008
Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, l'inerzia dell'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi va equiparata a tacito assenso. Quest'ultima fattispecie, tuttavia, deve considerarsi eccezionale, avendo di regola l'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed esistendo situazioni, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione - da parte dell'amministrazione stessa - degli interessi coinvolti.
Cass. pen. n. 27118/2008
In materia di emissioni in atmosfera, non opera la regola del silenzio assenso trattandosi di autorizzazioni aventi ad oggetto la tutela della salute.
Cons. Stato n. 6814/2007
L'istituto del silenzio assenso non è applicabile nei procedimenti preordinati al reclutamento del personale militare, atteso che in questi casi non risulta coinvolta l'iniziativa economica privata, gli atti dell'amministrazione militare sono espressivi di ampia discrezionalità tecnica a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo e, in ogni caso, lo stesso art. 20 comma 4, L. n. 241 del 1990 espressamente esclude l'applicabilità del suddetto istituto agli atti e ai provvedimenti riguardanti la difesa militare.