Cons. Stato n. 2799/2018
Il potere di autotutela costituisce la riedizione del potere originariamente esercitato in modo da essere attratto alla relativa disciplina. Non va trascurata infatti la circostanza che, attraverso l'atto impugnato, l'amministrazione, nel ritirare il precedente provvedimento di autotutela, ha di fatto riesercitato il potere sanzionatolo edilizio, per il quale, secondo orientamento pretorio tanto consolidato da assurgere a jus receptum, non si richiede la previa instaurazione del contraddittorio procedimentale innescato dall'avviso di avvio del procedimento per la natura vincolata della irroganda sanzione. Come ha avuto modo di rilevare la giurisprudenza di questo Consiglio (in particolare la recente Adunanza plenaria 17 ottobre 2017, n. 9; successivamente si veda la prima applicazione fattane da Cons. St., sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5595), l'ordine di demolizione è un atto vincolato ancorato esclusivamente alla sussistenza di opere abusive e non richiede una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell'abuso. In sostanza, verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, l'Amministrazione ha il dovere di adottarlo, essendo la relativa ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal legislatore. In ragione della natura vincolata dell'ordine di demolizione, non è pertanto necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento (cfr. ex multis, Cons. St., sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 5198), né un'ampia motivazione.
Cons. Stato n. 2504/2017
Il contraddittorio da instaurare a seguito del rispetto delle formalità ex art. 10 bis L. n. 241/ 1990 consente di valutare già in sede amministrativa le argomentazioni dell'interessato sul se vi siano effettivamente ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza e agevola la deflazione dei ricorsi giurisdizionali, poiché può avvenire o che l'Amministrazione condivida le osservazioni o che l'interessato si convinca della adeguatezza della valutazione dell'Amministrazione e che non proponga dunque ricorso.
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L'art. 10 bis L. n. 241/1990 non si applica quando sia proposta una istanza di riesame, volta alla rinnovazione dell'esercizio del potere, e non si prospetti alcuna sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all'Amministrazione di effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una motivazione a sorpresa.
Cons. Stato n. 2175/2017
È illegittimo il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto dalla comunicazione dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990, n. 241, considerato che tale norma si applica a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte (ad eccezione di quelli espressamente esclusi) al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione prima dell'adozione di un provvedimento negativo ed allo scopo, quindi, di far interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'Amministrazione ostative all'accoglimento dell'istanza.
Cons. Stato n. 2117/2017
La violazione dell' art. 10 bis L. n. 241 del 1990 non è da sola idonea ad inficiare la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova circa l'utilità della partecipazione mancata in sede procedimentale, così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento il contenuto dell'atto finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato avrebbe potuto fornire all'amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi.
Cons. Stato n. 3667/2015
La omissione dell'invio del cd. "preavviso di rigetto" non comporta l'illegittimità del provvedimento finale nel caso in cui il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; infatti, l'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede detto preavviso, deve essere valutato dal Giudice avendo riguardo al successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilità degli atti per omessa comunicazione di avvio (cui è da assimilare, ai fini che qui rilevano, il mancato preavviso di rigetto) laddove l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Cons. Stato n. 4679/2014
Il preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della L. 241/90 non trova applicazione nel caso di rifiuto di adottare una variante ad un Piano di lottizzazione che rientra, insieme agli atti normativi, amministrativi generali e di programmazione, tra quelli per cui l'art. 13, 1° comma, della L. 241/90 prevede la non applicazione delle norme dettate in tema di partecipazione, restando ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
Cons. Stato n. 4111/2013
Il diniego di sdemanializzazione di un'area marittima va preceduto dal preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis L. 7 agosto 1990 n. 241, né è applicabile l'art. 21 octies L. cit., stante gli accentuati profili di discrezionalità.
Cons. Stato n. 679/2011
Il preavviso non può ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. Da ciò ne consegue che la norma, se inquadrata nell'ottica dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, deve essere interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari conclusioni dell'amministrazione.
Cons. Stato n. 618/2011
Numerose sono le fattispecie che esulano dall'applicazione del preavviso di rigetto, il quale, considerato quale istituto di carattere generale che si inscrive nel sistema delle garanzie di partecipazione procedimentale, non riguarda i casi in cui le predette esigenze sono comunque assicurate dalla specifica ed analitica disciplina dei relativi procedimenti.
Cons. Stato n. 256/2011
Le disposizioni contenute nella norma sono applicabili a tutti i procedimenti ad iniziativa di parte.
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La mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza non produce ex se l'illegittimità del provvedimento finale, dovendo l'art. 10bis L. 241/1990 essere interpretato alla luce del successivo art. 21-octies che, pur essendo dettato espressamente in relazione alla violazione dell'art. 7 in tema di partecipazione ed avvio del procedimento è tuttavia sicuramente applicabile, per identità di ratio, anche alla violazione della comunicazione del preavviso di rigetto. La norma, pertanto, impone al giudice di valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e quindi di non annullare l'atto nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, come nel caso di specie, in cui il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, per cui l'eventuale partecipazione dell'interessata non sarebbe stata comunque utile a determinare un diverso esito del procedimento.
Cons. Stato n. 7576/2009
All'esito del contraddittorio provocato è ben possibile che l'amministrazione arricchisca le motivazioni del provvedimento finale rispetto a quella contenuta nell'atto endoprocedimentale.
Cons. Stato n. 6325/2007
Non deve necessariamente sussistere corrispondenza totale ed in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso di rigetto ed il successivo diniego, ben potendo la p.a., sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego.
Cons. Stato n. 5729/2007
Si deve ritenere che il mancato inoltro del preavviso di rigetto costituisce mera irregolarità non viziante allorquando dagli atti sia possibile desumere che l'interessato ha avuto compiuta contezza aliunde dei motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza ed è stato così posto in grado di rappresentare le sue considerazioni al riguardo.
Cons. Stato n. 4828/2007
La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza trova applicazione solo nei casi di provvedimenti negativi adottati dall'amministrazione a seguito di DIA presentata dal privato, per cui tale istituto non è applicabile nel caso di diffida a non iniziare i lavori, successiva ad una denuncia di inizio attività, non trattandosi di rigetto in senso proprio.
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Il preavviso di rigetto, in quanto avente ha natura di atto endoprocedimentale, non può considerarsi immediatamente lesivo della sfera giuridica dei suoi destinatari e, dunque, non è autonomamente né immediatamente impugnabile.
Cons. Stato n. 2596/2007
Ai fini della decorrenza del termine dei dieci giorni previsto dall'art. 10 bis si deve prendere in considerazione il momento di ricevimento del preavviso di rigetto dell'istanza. Gli interessati, infatti, devono disporre di uno spazio temporale congruo per esercitare in pieno il proprio diritto a contraddire in ordine alla posizione assunta dall'amministrazione.
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La p.a., laddove dovesse ritenere di negare il provvedimento richiesto nonostante le osservazioni pervenute a seguito dell'invio del preavviso, deve dare conto, sebbene in modo sintetico, delle deduzioni difensive del privato a pena di illegittimità del diniego, in modo da rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento.
Cons. Stato n. 6458/2006
La determinazione con la quale l'amministrazione nega il rinnovo alla scadenza di un rapporto contrattuale deve intendersi estranea al perimetro dell'ambito applicativo oggettivo dell'art. 10 bis della L. 241/1990. Mentre, infatti, quest'ultima disposizione prescrive l'adempimento del preavviso di rigetto nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, e cioè nell'amministrazione di procedure tipiche previste dalla legge come attivabili da un soggetto privato, la gestione di un rapporto contrattuale, per la natura stessa della relazione giuridica cui accede, non può in alcun modo qualificarsi come procedimento amministrativo.
Cons. Stato n. 3554/2001
È ammissibile l'impugnazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis, L. n. 241/1990, quando a detto preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l'emanazione di alcun provvedimento formale sull'istanza presentata, ma sia anche ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento, con lesione attuale dell'interesse pretensivo del privato e conseguente applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in materia di impugnazione degli atti soprassessori