(massima n. 1)
Al di fuori delle ipotesi espressamente previste, l'inerzia dell'amministrazione nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi va equiparata a tacito assenso. Quest'ultima fattispecie, tuttavia, deve considerarsi eccezionale, avendo di regola l'amministrazione l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso ed esistendo situazioni, in cui non si può effettivamente prescindere da una concreta ponderazione - da parte dell'amministrazione stessa - degli interessi coinvolti.