(massima n. 1)
Il silenzio assenso previsto dall'art. 13, commi 1 e 4, della legge 6 dicembre 1991 n. 394 (secondo cui nel termine di sessanta giorni l'Ente parco deve rendere il nulla osta per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad impianti od opere all'interno del parco, decorso il quale si forma il predetto silenzio) non č stato implicitamente abrogato a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 maggio 2005 n. 80, che, nell'innovare l'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ha escluso che l'istituto generale del silenzio assenso possa trovare applicazione in materia di tutela ambientale e paesaggistica.