(massima n. 1)
L'istituto del silenzio assenso non č applicabile nei procedimenti preordinati al reclutamento del personale militare, atteso che in questi casi non risulta coinvolta l'iniziativa economica privata, gli atti dell'amministrazione militare sono espressivi di ampia discrezionalitā tecnica a fronte della quale non sono configurabili posizioni di diritto soggettivo e, in ogni caso, lo stesso art. 20 comma 4, L. n. 241 del 1990 espressamente esclude l'applicabilitā del suddetto istituto agli atti e ai provvedimenti riguardanti la difesa militare.