(massima n. 1)
Si deve ritenere che il mancato inoltro del preavviso di rigetto costituisce mera irregolaritā non viziante allorquando dagli atti sia possibile desumere che l'interessato ha avuto compiuta contezza aliunde dei motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza ed č stato cosė posto in grado di rappresentare le sue considerazioni al riguardo.