(massima n. 2)
La p.a., laddove dovesse ritenere di negare il provvedimento richiesto nonostante le osservazioni pervenute a seguito dell'invio del preavviso, deve dare conto, sebbene in modo sintetico, delle deduzioni difensive del privato a pena di illegittimità del diniego, in modo da rendere percepibili le ragioni del mancato adeguamento.