(massima n. 1)
La omissione dell'invio del cd. "preavviso di rigetto" non comporta l'illegittimitā del provvedimento finale nel caso in cui il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; infatti, l'articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede detto preavviso, deve essere valutato dal Giudice avendo riguardo al successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilitā degli atti per omessa comunicazione di avvio (cui č da assimilare, ai fini che qui rilevano, il mancato preavviso di rigetto) laddove l'Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.