La vicenda traeva origine dalla decisione del giudice di Pace di Lecco che condannava un condominio al pagamento di alcune somme spettanti all’amministratore per compensi arretrati e spese anticipate. Il condominio si rivolgeva così alla Corte d’appello, sostenendo che il verbale dell’assemblea era stato alterato, dal momento che la frase relativa al credito dell'ex amministratore era stata aggiunta successivamente e in maniera del tutto abusiva. Il Giudice di secondo grado rigettava l'appello, sostenendo che l'alterazione del verbale dell'assemblea in questione, allegata nelle proprie difese dal condominio configurasse un'ipotesi di "falsità materiale" piuttosto che ideologica, come ritenuto dal Giudice di prime cure. Inoltre, a fronte di questa falsità, essendo il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, nonché contenuto nel registro dei verbali delle assemblee, affermava che sarebbe occorsa la proposizione della querela di falso per superare l'efficacia probatoria del riconoscimento di debito in esso contenuto.
Il caso approdava così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi, il condominio lamentava la violazione, nonché la falsa applicazione, dell'art. 2697 del c.c. in connessione con l'art. 115 del c.p.c. e l'art. 221 del c.p.c., non essendo necessaria la proposizione della querela di falso "allorquando la falsità è rilevabile ictu oculi e quindi non occorrano indagini istruttorie diverse dall'esame del documento", ovvero a fronte, come nel caso di specie, di un conclamato falso materiale.
Per gli Ermellini, considerato che il condominio in questione non aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte da presidente e segretario al verbale assembleare, ed avendo perciò questo verbale acquisito l'efficacia di cui all'art. 2702 del c.c., “per far venir meno il collegamento tra le dichiarazioni documentate e le firme, sulla base della deduzione che il verbale fosse stato abusivamente alterato dopo la sua chiusura, occorreva la proposizione di querela di falso, costituendo questa l'unico strumento giuridico idoneo a fare accertare che il contenuto parziale o totale delle dichiarazioni verbalizzate fosse stato aggiunto posteriormente alla sottoscrizione”.
Per quanto concerne invece la rilevabilità ictu oculi dell'assunta alterazione, la Suprema Corte sottolineava che “è evidente come la falsità che abbia tali caratteristiche, da rendere superflue indagini istruttorie diverse dall'esame del documento e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione, può al più esonerare dalla indicazione degli elementi e delle prove della falsità, ex art. 221 del c.p.c., comma 2, ma non certo dalla proposizione della querela di falso”.
In virtù di detti principi di diritto, il tribunale Supremo, dichiarando il ricorso inammissibile, condannava il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'ammontare liquidato in dispositivo.