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Articolo 596 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Formazione del progetto di distribuzione

Dispositivo dell'art. 596 Codice di procedura civile

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, il professionista delegato a norma dell'articolo 591 bis, entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire(2).

Entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell'esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dai creditori e dal debitore e ne dispone la comunicazione al professionista delegato. Il professionista delegato fissa innanzi a sé entro trenta giorni l'audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione. Tra la comunicazione dell'invito e la data della comparizione innanzi al delegato debbono intercorrere almeno dieci giorni.

Il giudice dell'esecuzione può disporre la distribuzione, anche parziale, delle somme ricavate, in favore di creditori aventi diritto all'accantonamento a norma dell'articolo 510, terzo comma, ovvero di creditori i cui crediti costituiscano oggetto di controversia a norma dell'articolo 512, qualora sia presentata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi sopravvenuti, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. La fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla distribuzione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito del soggetto avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma del primo periodo del presente comma.

Nell'ipotesi di cui all'articolo 591 bis, secondo comma, il giudice dell'esecuzione provvede alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell'udienza di audizione delle parti nel rispetto del termine di cui al secondo comma(3)(5).

Note

(1) Nel caso in cui ci siano più creditori e non si possa, pertanto, procedere a norma dell'art. 510 del c.p.c., I comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato alle operazioni di vendita, formano entro trenta giorni dal versamento del prezzo il progetto di distribuzione tenendo conto delle cause legittime di prelazione (si cfr. 2741 c.c.), nonché la tempestività o meno dell'intervento dei creditori nel giudizio esecutivo. Il progetto dovrà essere poi depositato in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, i quali potranno eventualmente presentare le loro osservazioni all'udienza fissata ad hoc per la loro audizione.
(2) Il concetto di somma che deve essere distribuita di cui alla norma in esame risulta più ampio rispetto a quello che si riscontra nella norma dettata in via generale (si cfr. 510), poiché comprende oltre al corrispettivo versato dall'aggiudicatario anche le rendite prodotte dall'immobile, nonché eventualmente l'importo delle cauzione confiscata all'aggiudicatario inadempiente (574 e 587), insieme alla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno (587 e disp. att. 177).
(3) Durante l'udienza fissata per l'audizione delle parti, queste possono sollevare contestazioni in relazione alle modalità di partecipazione o al progetto di distribuzione predisposto dal giudice, il quale può comunque disattendere le stesse contestazioni ordinando il pagamento così come originariamente predisposto. La pronuncia del giudice assume la forma dell'ordinanza, impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi (617).
(4) Articolo così modificato dall'art. 2, D.L. 14.03.2005, n. 35, come modificato dall'allegato alla L. 14.05.2005, n. 80 con decorrenza ed efficacia dalle date contenute rispettivamente nei commi 3-quater e 3-quinquies del medesimo articolo, e poi dall'art. 4, comma 1, lett. i), D.L. 03.05.2016, n. 59 con decorrenza dal 04.05.2016, convertito in legge dalla L. 30.06.2016. n. 119 con decorrenza dal 03.07.2016
(5) Disposizione riformulata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 596 Codice di procedura civile

La disciplina prevista dalla norma in esame si applica nell'ipotesi in cui vi sia una pluralità di creditori concorrenti nell'espropriazione immobiliare, mentre se vi è un solo creditore, si procede secondo la regola di carattere generale di cui all’[[ 510cpc]].
Ciò si giustifica per il fatto che la distribuzione del ricavato nella espropriazione immobiliare può presentare una maggiore complessità rispetto alle altre forme di espropriazione per la possibile presenza, accanto ai creditori chirografari, di creditori ipotecari anche di grado diverso

La riforma del processo civile attuata con D.lgs. 10.10.2022 n. 149 ha modificato sia la norma in esame che i successivi artt. 597 e 598 c.p.c., incidendo in particolare sulla ripartizione dei ruoli tra il giudice dell’esecuzione e il professionista nella fase della distribuzione del ricavato della vendita forzata, mediante ampliamento delle funzioni del professionista delegato.
Si affida, infatti, al professionista delegato il potenziale svolgimento di tutta la fase della distribuzione del ricavato ed, in particolare, la predisposizione del piano di riparto (ferme restando le preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione), ma anche:
- la convocazione delle parti innanzi a sé per l’audizione e la discussione sul progetto;
- l’approvazione del progetto da parte dello stesso professionista delegato in caso di mancata comparizione delle parti o di mancata contestazione.

Viene attribuito anche al professionista il compito di provvedere al materiale pagamento delle singole quote agli assegnatari.
Per ciò che concerne nello specifico la formazione del progetto di distribuzione del ricavato, la norma adesso prevede che, ove non sia possibile procedere ai sensi dell’art. 510 del c.p.c., debba essere il professionista delegato (non si dice più “il giudice dell’esecuzione o il professionista delegato”), a provvedere “secondo le direttive impartite dal giudice dell’esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, e alla sua trasmissione al giudice dell’esecuzione”.

In forza del nuovo secondo comma, entro dieci giorni dal deposito del progetto, il giudice dell’esecuzione esamina il progetto di distribuzione e, apportate le eventuali variazioni, lo deposita nel fascicolo della procedura perché possa essere consultato dalle parti, disponendone la comunicazione al professionista delegato.
Nei trenta giorni successivi, il professionista delegato fissa dinanzi a sé l’audizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione.

Ferma restando la possibilità di una distribuzione parziale, secondo quanto continua a prevedere il terzo comma di questa norma (rimasto invariato), l’ultimo comma della disposizione, nella sua nuova formulazione, prevede che, nel caso in cui il giudice dell’esecuzione ritenga di non voler procedere alla delega delle operazioni di vendita, provvederà alla formazione del progetto di distribuzione, al suo deposito in cancelleria e alla fissazione dell’udienza di audizione delle parti entro il termine di trenta giorni di cui al secondo comma.

Massime relative all'art. 596 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 23667/2017

Ai sensi dell'art. 2916 c.c., dettato in relazione agli effetti del pignoramento ed applicabile anche al sequestro conservativo ex art. 2906 c.c., le ipoteche iscritte dopo il sequestro sono improduttive di effetti verso il sequestrante. Conseguentemente la somma ricavata dall'esecuzione deve essere distribuita effettuando dapprima una proporzione tra tutti i crediti dei creditori chirografari e di quelli ipotecari (declassati a chirografari) e poi attribuendo al sequestrante un importo non eccedente quello per il quale la misura cautelare era stata concessa.

Cass. civ. n. 2044/2017

In tema di espropriazione immobiliare, il progetto di distribuzione può prescindere dai crediti per i quali non siano stati prodotti i necessari documenti giustificativi entro il termine a tale scopo fissato, nell’ambito della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c., dal giudice dell'esecuzione (o dal professionista delegato), in quanto l'eccezionale facoltà prevista dall'art. 566 c.p.c. si riferisce al solo atto originario di intervento nella procedura e non a tutte le successive attività incombenti ai creditori.

Cass. civ. n. 7707/2014

Nell'espropriazione immobiliare, conclusa la fase della vendita con il decreto di trasferimento, le doglianze per vizi ad esso anteriori, non fatte valere utilmente con i rimedi allo scopo apprestati, quale, in particolare, l'opposizione agli atti esecutivi, sono irreversibilmente precluse nella successiva fase della distribuzione, che è volta solo a ricostruire l'entità della somma ricavata ed a procedere alla sua attribuzione o distribuzione, e giammai al riesame della ritualità degli atti precedenti.

Cass. civ. n. 23993/2012

In tema di espropriazione immobiliare, è ammissibile la revoca del progetto di distribuzione di cui all'art. 596 c.p.c. fino a quando esso non abbia avuto esecuzione, ai sensi dell'art. 487 del medesimo codice, vale a dire finché il cancelliere non abbia emesso i mandati di pagamento e questi non siano stati riscossi.

Cass. civ. n. 9285/2012

Nel processo esecutivo è precluso l'intervento ai creditori, ancorché privilegiati, durante o dopo la celebrazione dell'udienza di discussione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita, di cui all'art. 596 c.p.c.. A tale regola non si può derogare nemmeno nel caso in cui, dopo l'approvazione del progetto di distribuzione, vengano acquisite alla procedura nuove somme di denaro ed il giudice fissi una nuova udienza per le conseguenti modifiche del progetto di distribuzione, in quanto tale udienza non solo non è necessaria, ma ha finalità meramente esecutive del progetto di distribuzione, che non può essere ridiscusso.

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