Il testo
ante Riforma Cartabia di questa norma, come introdotta dalla lettera a) del comma 1, dell'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. decreto sviluppo), prevedeva un filtro di inammissibilità dell'appello, il quale si realizzava sulla base di una prognosi rimessa alla discrezionalità dello stesso giudice del gravame, e basata sulla ragionevole fondatezza dell'
impugnazione (il primo comma diceva, infatti, che l'impugnazione è inammissibile “
quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”).
Veniva, dunque, introdotto nel
processo civile uno schema fondato su una selezione preventiva delle impugnazioni meritevoli di trattazione, e ciò in considerazione del fatto che il 68% degli appelli si concludono con la conferma della
sentenza di primo grado.
Per tale ragione si è voluto prevedere che se il giudice dovesse rilevare l'infondatezza di merito dell'impugnazione, dovesse dichiarane con ordinanza l'inammissibilità, così spogliandosi del gravame.
A quel punto, la decisione di primo grado diventava ricorribile per cassazione.
Se, al contrario, avesse ritenuto l’
appello ammissibile, procedeva alla trattazione dello stesso, senza necessità di adottare alcun provvedimento.
Il secondo comma, invece, prevedeva dei casi in cui il filtro di inammissibilità non poteva essere applicato.
La lettera e), del comma 8 dell’unico articolo della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (legge delega per la riforma del processo civile), assegnava al legislatore delegato il compito di abolire l’attuale filtro di inammissibilità per le impugnazioni non aventi una ragionevole probabilità di essere accolte, introducendo un modulo decisorio semplificato per le ipotesi di manifesta infondatezza dell’appello e prevedendo, in particolare, che “
l'impugnazione che non ha una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente infondata”, e che “
la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante rinvio a precedenti conformi”.
Le ragioni di tale scelta si fondavano sul presupposto che, considerato che per il giudice il tempo necessario per lo studio del fascicolo e la redazione del provvedimento, nell’uno e nell’altro caso, è sostanzialmente lo stesso, piuttosto che una dichiarazione di inammissibilità doveva ritenersi preferibile una decisione sul merito di un appello manifestamente infondato, nelle forme semplificate previste dall’
art. 281 sexies del c.p.c..
In considerazione di ciò, dunque, la norma in commento è stata riscritta, ritenendosi tuttavia opportuna la conservazione di una previsione che renda manifesta l’esistenza di un “filtro” o comunque di una forma di decisione accelerata e semplificata, estendendone l’applicazione, stante l’identità di
ratio, agli appelli manifestamente infondati e a quelli inammissibili.
In entrambi i casi, infatti, l’impugnazione “
non ha una ragionevole probabilità di essere accolta” ed è possibile e opportuno pervenire alla definizione del processo già nella fase iniziale, con la necessità di consentire alle parti di esporre oralmente al
collegio le ragioni favorevoli o contrarie a un tale esito.