La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598(1)(2).
Note
(1)
L'articolo in esame impedisce che l'atteggiamento passivo delle parti possa arrestare il procedimento esecutivo causandone l'estinzione, in quanto ricollega l'approvazione del progetto di distribuzione alla mancata comparizione. Infatti, in seguito alla mancanza di comparizione, il giudice approva la distribuzione e ordina il pagamento delle singole quote in favore dei creditori.
(2)
Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".