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Articolo 597 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Mancata comparizione

Dispositivo dell'art. 597 Codice di procedura civile

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598(1)(2).

Note

(1) L'articolo in esame impedisce che l'atteggiamento passivo delle parti possa arrestare il procedimento esecutivo causandone l'estinzione, in quanto ricollega l'approvazione del progetto di distribuzione alla mancata comparizione. Infatti, in seguito alla mancanza di comparizione, il giudice approva la distribuzione e ordina il pagamento delle singole quote in favore dei creditori.
(2) Disposizione modificata dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Spiegazione dell'art. 597 Codice di procedura civile

L’art. 597 è stato modificato dalla Riforma Cartabia per porlo in armonia con la nuova ripartizione dei ruoli tra il giudice dell’esecuzione e il professionista nella fase della distribuzione del ricavato della vendita forzata, quale prevista dall’art. 596 del c.p.c..
Viene qui disciplinata la fase successiva alla formazione del progetto di distribuzione del ricavato, ed in particolare vengono fornite indicazioni al professionista delegato e al giudice dell’esecuzione per il compimento delle operazioni di vendita nell’ipotesi in cui, fissata dinanzi a sé l’audizione delle parti per la discussione del progetto, entro i successivi trenta giorni dal deposito del progetto di distribuzione, nessuna di queste dovesse comparire.

Tenendosi conto, come si è accennato prima, della modifica all’art. 596 c.p.c., è stato eliminato il riferimento all’udienza di cui all’art. 485 del c.p.c. dinanzi al giudice dell’esecuzione, e ciò in quanto incaricato della formazione del progetto distribuzione e della stessa distribuzione del ricavato non è più soltanto il giudice dell’esecuzione, ma potrebbe esserlo anche il professionista delegato.

A ciò si aggiunga che la seconda parte della norma, anziché rimandare agli effetti di cui al successivo art. 598 c.p.c., come faceva il testo previgente alla riforma, stabilisce espressamente che “la mancata comparizione delle parti per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato o all’udienza innanzi al giudice dell’esecuzione nell’ipotesi di cui all’ art. 596, 4° co., importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all’ art. 598”, rubricato, appunto, “Approvazione del progetto”.

Il progetto di distribuzione non contestato fa stato fra le parti al pari dell'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Massime relative all'art. 597 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 3465/1980

A norma dell'art. 597 c.p.c. — secondo cui «la mancata comparizione alla prima udienza e in quella fissata a norma dell'art. 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente» — l'assenza dei soggetti interessati (creditore precedente e creditori intervenuti) ha il significato di implicita manifestazione della volontą di approvazione del progetto di distribuzione della somma ricavata dalla vendita formato dal giudice dell'esecuzione ed identico significato deve, a fortiori, essere attribuito al comportamento del creditore che, presente alle udienze suddette, non sollevi alcuna contestazione.

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