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Articolo 436 bis Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Inammissibilità, improcedibilità, manifesta fondatezza o infondatezza dell'appello

Dispositivo dell'art. 436 bis Codice di procedura civile

Nei casi previsti dagli articoli 348, 348 bis e 350, terzo comma, all'udienza di discussione il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi(1).

Note

(1) Articolo aggiunto con D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in l. 11 agosto 2012, n. 143, e successivamente modificato dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto:
- (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti";
- (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Spiegazione dell'art. 436 bis Codice di procedura civile

Anche la norma in esame ha subito modifiche per effetto della Riforma Cartabia, essendo stata espressamente estesa al rito del lavoro la generale disciplina in tema di improcedibilità e inammissibilità dell’appello, quale risultante dagli artt. 348 e 348 bis.
A differenza del testo previgente, il nuovo testo disciplina specificatamente le modalità decisorie che la Corte d’appello deve seguire allorchè ravvisi l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’appello, non facendosi altro che adattare alle peculiarità del rito del lavoro le modalità decisorie previste dall’art. 350 bis del c.p.c. per il caso di inammissiiblità o improcedibilità dell’appello ordinario.

In particolare, contrariamente a quanto disposto nel caso di rito ordinario, in questo caso si prevede che si proceda subito alla discussione orale della causa (senza fissazione di una nuova udienza e assegnazione di termine per il deposito di note) e che venga data immediata lettura del dispositivo e della motivazione, la quale dovrà essere redatta in forma semplificata.
Il contenuto della motivazione, così come previsto nel rito ordinario, può essere costituito dall’esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

Deve farsi osservare che sono stati sollevati sin da subito dei dubbi in ordine al rispetto del principio del contraddittorio, in particolare nella parte in cui la presente norma prevede che si proceda immediatamente alla discussione della questione di improcedibilità o inammissibilità dell’appello, senza fissazione di una nuova udienza.

Massime relative all'art. 436 bis Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 10409/2020

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., deve essere pronunciata dal giudice competente prima di procedere alla trattazione della causa, sicché la stessa, ove emessa successivamente, risultando viziata per violazione della legge processuale, è affetta da nullità. Tale principio si applica anche nel rito del lavoro - nel quale la pronuncia dell'ordinanza in questione deve collocarsi prima di ogni altra attività, immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello - giacché, da un lato, l'art. 436 bis c.p.c., nell'estendere all'udienza di discussione la disciplina degli artt. 348 bis e ter c.p.c., non contiene alcuna proposizione che faccia riferimento ad una misura di compatibilità di detta disciplina con i tratti peculiari del rito speciale e, dall'altro, l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale, con l'effetto di definire il luogo del compimento, da parte del giudice, di singole attività. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 27/04/2017).

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