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Articolo 676 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Dispositivo dell'art. 676 Codice di procedura civile

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode (1), stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti (2) (3).

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione (4) [disp. att. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi (5)e i diritti (6)previsti negli articoli 521, 522 e 560.

Note

(1) Il custode viene nominato dal giudice che gli attribuisce il compito di amministrare e conservare i beni sequestrati nella conservazione. Si tratta di un organo ausiliario del giudice, che svolge un'attività di supporto all'attività giurisdizionale, consistente nell'amministrare e conservare le cose pignorate o sequestrate.
(2) Nel provvedimento di nomina del custode il giudice stabilisce le direttive e le istruzioni necessarie, sancendo i compiti del custode ed i limiti della sua attività in relazione alle diverse situazioni concrete.
(3) Si precisa che il custode ha una propria legittimazione processuale, in quanto è capace di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio sequestrato. Inoltre, egli può compiere di propria iniziativa gli atti di ordinaria amministrazione necessari a conservare il patrimonio sequestrato, mentre gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solamente previa autorizzazione del giudice.
(4) E' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice la scelta della persona da nominare come custode. Può essere nominato custode anche lo stesso destinatario della misura cautelare (677), il quale continuerà ad esercitare l'amministrazione dei beni sequestrati sotto il controllo giudiziale, oppure anche un terzo estraneo alla controversia.
(5) Nel momento in cui il giudizio di merito si conclude, il custode dovrà restituire i beni alla parte che risulta vittoriosa. Inoltre, ha l'obbligo di presentare al giudice il rendiconto ogni tre mesi e quello finale ai sensi dell'art. 593.
(6) Il custode ha diritto ad un compenso per l'attività svolta, compenso che viene liquidato dal giudice con decreto. Sono le parti ad essere solidalmente obbligate a versare la somma liquidata dal giudice a titolo di compenso.
Si precisa che il diritto al compenso va escluso nel caso in cui sia stata nominata custode dei beni mobili una delle parti della controversia. Diversamente, se l'oggetto del sequestro sono beni immobili, il compenso sarà previsto anche se è la parte in lite ad essere nominata custode.

Ratio Legis

La ratio della norma in commento si riscontra nella necessità di disporre la custodia del bene oggetto della controversia al fine di evitare che il bene resti nella materiale disponibilità del soggetto che la detiene, restando esposto al rischio di sottrazione o deterioramento durante le more del giudizio.

Spiegazione dell'art. 676 Codice di procedura civile

La nomina del custode è presupposto indefettibile del sequestro giudiziario, in quanto tende a realizzarne la specifica utilità.
A tale nomina il giudice provvede nello stesso provvedimento con cui autorizza il sequestro; il provvedimento che ne è privo è ineseguibile, non potendo l'ufficiale giudiziario sostituirsi al giudice (pertanto sarà necessario integrarlo con decreto).

La nomina si perfeziona con l'accettazione del custode, il quale diventa un ausiliario di giustizia e l'autonomo gestore di un patrimonio separato, investito di un munus publicum, da esercitare sotto il controllo del giudice, dal quale ripete la nomina ed i poteri.
In generale il giudice nomina custode un terzo estraneo alla controversia, al fine di assicurare l’imparzialità della gestione; tuttavia, la stessa norma in commento, al 2° co., contempla la possibilità di nominare custode quella tra le parti che dia maggiori garanzie ed offra cauzione.

Qualora la custodia dovesse essere affidata alla parte che aveva già la disponibilità del bene, si realizza, con l'affidamento dei beni al custode, una interversione del possesso, in quanto il titolo del potere di fatto sulla cosa assume carattere pubblicistico.
Un particolare caso che può presentarsi nella pratica è quello del sequestro giudiziario di beni pignorati, nel qual caso è necessario procedere allo spossessamento del bene in capo al creditore pignoratizio ed alla attribuzione dello stesso al custode sequestratario, atteso che l'esercizio dei poteri del custode richiede l'effettiva disponibilità e controllo del bene.

L'incarico è personale, ma non si esclude che il custode possa giovarsi della collaborazione materiale di altri soggetti, che lo coadiuvino temporaneamente sotto il suo controllo e la sua responsabilità.
All'atto della nomina ovvero successivamente, il giudice, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo sull'attività del custode, stabilisce i limiti ed i criteri di amministrazione del bene sequestrato, nonché le particolari cautele volte a rendere più sicura la custodia.
Poiché la custodia non può esaurirsi in una attività di mera conservazione, ma implica l’amministrazione dei beni, ci si è posti il problema di individuare i poteri che spettano al custode in virtù dell'assunzione dell'ufficio e quelli il cui esercizio è subordinato ad una espressa autorizzazione del giudice, nonché gli atti che è precluso anche al giudice autorizzare.
Parte della dottrina è dell’idea che il custode posa compiere senza autorizzazione ogni atto di ordinaria ovvero straordinaria amministrazione che si presenti come necessario od utile per la conservazione e gestione della cosa sequestrata.
Altra tesi distingue tra atti di ordinaria amministrazione, che il custode può compiere in assenza di autorizzazione e atti di straordinaria amministrazione, per i quali invece occorre essere autorizzati.
Aderisce a questa seconda tesi la giurisprudenza, la quale ritiene applicabile al custode l’art. 560 del c.p.c..

Anche l'uso delle cose sequestrate da parte del custode richiede una espressa autorizzazione dal giudice, e ciò per effetto del richiamo che la norma fa all’art. 521 del c.p.c., salvo che si tratti di un uso indispensabile per la stessa conservazione della cosa.

Poiché il custode assume la qualità di amministratore dei beni per conto di colui il quale ne verrà successivamente dichiarato proprietario o possessore, quest'ultimo resterà vincolato ai negozi posti in essere dal sequestratario durante l'amministrazione, comprese le eventuali passività di gestione.

Discussa è la natura della responsabilità del custode, tenuto conto che degli atti di gestione da lui compiuti è tenuto a risponderne direttamente e personalmente.
Secondo la tesi prevalente sia in dottrina che in giurisprudenza, si tratta di una ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con la conseguenza che grava sulla parte che chiede il risarcimento l'onere di provare la colpa o il dolo del custode.

Obblighi e diritti del custode sono determinati per effetto del richiamo espresso agli artt. 521, 522 e 560 c.p.c.; il medesimo ha diritto ad aver liquidato un compenso così come ad essere rimborsato delle spese sostenute (la competenza alla liquidazione del compenso risulta assegnata, ex 65, 2° co. c.p.c., al giudice che ha proceduto alla nomina).
Il custode che intenda contestare l'entità del compenso liquidato potrà agire in un ordinario processo di cognizione.
Si riconosce ormai pacificamente al decreto che liquida il compenso al custode natura di provvedimento giurisdizionale avente efficacia di titolo esecutivo.

Massime relative all'art. 676 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 16057/2019

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).

Cass. civ. n. 15308/2019

Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.

Cass. civ. n. 8483/2013

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.

Cass. civ. n. 11377/2011

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.

Cass. civ. n. 7693/2006

La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto, l'eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d'impulso processuale conferiti al suo difensore, ove (come accade nel giudizio di cassazione) non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d'interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.

Cass. civ. n. 9692/2001

Nel sequestro giudiziario, il custode — anche se non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità — può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all'azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all'incarico da assolvere nell'ipotesi in cui l'atto contestato, per le modalità con cui è attuato, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, non avendo il giudice, innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina, verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all'esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta).

Cass. civ. n. 15373/2000

Il potere, previsto dall'art. 560 c.p.c., richiamato dall'art. 676 c.p.c., del giudice di autorizzare il custode di un bene sottoposto a sequestro alla locazione del medesimo è assolutamente discrezionale, sì che l'opposizione di parte al riguardo non ha alcun rilievo e perciò esclude possa costituire causa idonea per i danni che la controparte assume di avere conseguentemente subito.

Cass. civ. n. 4870/1997

La convalida del sequestro concerne l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché possa farsi luogo al provvedimento cautelare, non anche le statuizioni accessorie, quali quelle in materia di nomina del custode e di determinazione del relativo compenso; tali statuizioni, cui la sentenza di convalida non fa cenno, non sono suscettibili di passare in giudicato, non essendo, tra l'altro, il custode - in tale specifica veste - neppure parte del giudizio di convalida. Ne consegue che non è possibile desumere dal passaggio in giudicato della sentenza di convalida del sequestro anche l'intangibilità del provvedimento con cui il presidente del tribunale, disponendo il sequestro, abbia affermato il diritto del custode al compenso.

Cass. civ. n. 6812/1996

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui sia stato nominato un custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, trattandosi di un provvedimento privo del requisito della decisorietà, che non incide su diritti soggettivi, con efficacia di giudicato, ma esplica effetti solo sul piano processuale ed è, comunque, sempre revocabile e modificabile.

Cass. civ. n. 870/1996

In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta.

Cass. civ. n. 4699/1991

Poiché le ipotesi nelle quali un soggetto risponde degli atti illeciti compiuti da un altro soggetto col quale esista un rapporto giuridico sono eccezionali, il proprietario dei beni posti sotto sequestro non risponde degli atti illeciti compiuti dal custode giudiziario dei beni stessi in mancanza di una espressa disposizione in tal senso.

Cass. civ. n. 2429/1988

Il custode sequestratario assume la qualità di amministratore dei beni sequestrati per conto di colui il quale, in definitiva, ne sia dichiarato proprietario o possessore, cosicché solo quest'ultimo resta vincolato per i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario durante l'amministrazione; ne consegue che mentre le spese di custodia ed il compenso dovuto al custode vanno posti a carico della parte soccombente, le passività della gestione gravano sul proprietario (o possessore), nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento, doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio.

Cass. civ. n. 1175/1983

Non è configurabile la permanenza nell'incarico del custode di beni in sequestro giudiziario una volta che, venuta meno la procedura cautelare, egli sia stato espressamente revocato, senza che sia necessario, a tal fine, alcun provvedimento del giudice che imponga la restituzione dei beni nella libera disponibilità degli aventi diritto.

Cass. civ. n. 2935/1974

Il custode sequestratario, qualora ecceda dai limiti dei poteri conferitegli, va assimilato al falsus procurator ne consegue che il negozio invalido vincola l'interessato qualora questi lo abbia espressamente o tacitamente riconosciuto e ratificato.

Cass. civ. n. 1406/1971

Il custode del sequestro esercita una pubblica funzione in quanto ausiliario del giudice ed è tenuto a giustificare al giudice il suo operato. I doveri del custode cessano con la realizzazione dello scopo per cui il vincolo fu imposto, come nel caso in cui le parti abbiano rinunziato al sequestro. L'interesse al rendiconto giudiziale, relativo all'amministrazione delle cose sequestrate viene meno se, con accordo, concluso con la controparte, custode dei beni sequestrati, il proprietario dei detti beni accetti convenzionalmente un rendiconto fornitogli stragiudizialmente dal custode medesimo, e riceva il pagamento delle somme dovutegli in seguito al detto rendiconto. L'accertamento della responsabilità del custode rientra nel potere del giudice di merito ed il suo apprezzamento motivato è incensurabile in cassazione.

Cass. civ. n. 2417/1970

Poiché l'art. 676, c.p.c. dichiara non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone la sostituzione del custode, ugualmente non impugnabile deve ritenersi l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode stesso. In entrambe le ipotesi identica è la ratio legis, consistente nella considerazione che i detti provvedimenti attengono esclusivamente all'amministrazione dei beni sequestrati e sono privi di qualsiasi carattere decisorio o di efficacia definitiva, potendo sempre essere modificati ad opera dello stesso giudice. Pertanto, i provvedimenti in esame, anche se contenuti in sentenza, non assumono natura diversa, e contro di essi non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.

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Nunzio D. B. chiede
venerdì 20/05/2016 - Puglia
“In un incidente sul lavoro il giudice ha disposto il sequestro di attrezzatura varia,dopo il dissequestro, per problemi tecnici(reperire l'azienda titolata allo smontaggio delle stesse attrezzature sotto verifica di documentazione da parte dello SPESAL)sono passati oltre sei mesi.Dopo lo smontaggio il proprietario del sito già custode giudiziario, pretende il fitto del sito per il tempo trascorso a reperire azienda titolata e qualificata come richiesto nel decreto di dissequestro.”
Consulenza legale i 04/06/2016
Per quanto riguarda le spese di custodia delle cose oggetto di sequestro giudiziario la Giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che tali spese "rientrano fra quelle concernenti gli atti necessari del processo, in quanto l'attività del custode è svolta nell'interesse superiore della giustizia e nell'interesse comune delle parti. Trattandosi di atto necessario, rispetto al quale è il giudice che indica quali parti devono anticipare le relative spese, ai sensi dell'art. 53 disp. att. c.p.c., non ha alcuna rilevanza se l'iniziativa della nomina del custode provenga, attraverso la proposizione dell'istanza di sequestro giudiziario, da una parte oppure dall'altra" (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 22 febbraio 2013, n. 4617).
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, tra cui rientra espressamente la figura del custode giudiziario, "il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150" (cfr. art. 170, comma 1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).
L'art. 15 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, sopra richiamato, stabilisce che:
"1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il presidente del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile".
Pertanto, in sede di opposizione avverso il decreto di liquidazione, al fine di richiedere una revisione dell'importo liquidato in favore del custode giudiziario, si potrebbe evidenziare che il ritardo nel liberare il sito non è imputabile al proprietario della attrezzatura da rimuovere, previa dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per reperire un'azienda che avesse tutte le competenze necessarie per procedere.