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Articolo 687 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Casi speciali di sequestro

Dispositivo dell'art. 687 Codice di procedura civile

Il giudice può ordinare (1) il sequestro delle somme o delle cose che il debitore ha offerto (2)o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione, quando è controverso l'obbligo o il modo del pagamento o della consegna, o l'idoneità della cosa offerta [c.c. 1216, 1513; disp. att. c.c. 79].

Note

(1) Affinché tale forma di sequestro possa trovare applicazione è necessaria la presenza di una controversia circa la sussistenza dell'obbligo di dare cose o somme di denaro che dovrà essere risolta dal giudice nel successivo giudizio di merito. In tali casi, il debitore si cautela sottraendosi agli effetti della mora debendi, facendo offerta formale (1208 c.c. e ss.) o non formale (1214 c.c.) della prestazione dovuta, offerte che il creditore deve aver rifiutato di ricevere.
(2) Il sequestro liberatorio può essere richiesto, oltre che in corso di causa, anche prima che venga instaurato il giudizio di merito.

Ratio Legis

La norma disciplina il sequestro liberatorio quale strumento messo a disposizione del debitore che contesta la sussistenza del debito o l'oggetto o il modo della prestazione a cui è tenuto o che nutre dei dubbi sull'individuazione della persona alla quale deve essere effettuata. Il debitore infatti non crede di dover offrire il pagamento incondizionato ma vuole chiedere una preventiva decisione del giudice senza incorrere nelle conseguenze della mora.

Spiegazione dell'art. 687 Codice di procedura civile

La norma in esame disciplina il c.d. sequestro liberatorio, il quale si presenta come un’autonoma figura di sequestro ed il cui campo di applicazione deve intendersi circoscritto alle ipotesi in cui uno dei soggetti del rapporto obbligatorio instauri il giudizio di convalida dell’offerta o del deposito eseguiti ex artt. 1210 e ss. c.c.

In particolare di tale forma di sequestro ci si può avvalere allorchè tra le parti del rapporto sinallagmatico sorga controversia circa i diritti e gli obblighi nascenti dallo stesso rapporto, così come nell’ipotesi in cui, avendo il debitore chiesto un accertamento negativo del proprio obbligo, intenda medio tempore sottrarsi alle conseguenze negative dell’inadempimento (c.d. mora debendi).

La misura può essere chiesta sia ante causam che in corso di causa.

Massime relative all'art. 687 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 19157/2014

Il sequestro liberatorio previsto dall'art. 687 cod. proc. civ. può essere disposto dal giudice solo su richiesta del debitore, anche nel caso in cui egli abbia dubbi sulla individuazione della persona del creditore, ma voglia evitare di subire gli effetti della mora; a tal fine il debitore, in vista della decisione del giudice, é tenuto ad offrire il pagamento a tutti coloro che ne pretendano l'adempimento, ad ottenere, poi, il sequestro delle somme offerte ed infine ad eseguire il versamento nelle mani del custode, perché sia costui a consegnare la somma a chi, all'esito dell'accertamento processuale, risulti il titolare del credito. (Nella specie, la S.C. ha escluso la liberazione del debitore, con conseguente riconoscimento della mora, nell'ipotesi del locatario che, a fronte di più sedicenti eredi della locatrice deceduta in costanza di rapporto, aveva versato i canoni mensili su un libretto al portatore, acceso a tal fine, ma di cui aveva trattenuto la disponibilità).

Cass. civ. n. 15669/2013

Costituendo il sequestro ex art. 79 disp. att. c.c. una "species" del sequestro liberatorio di cui all'art. 687 c.p.c., ed applicandosi a quest'ultimo - nella vigenza della disciplina di cui agli artt. 669 bis e ss. c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 - il regime proprio del procedimento cautelare uniforme, il rigetto del ricorso proposto ai sensi del predetto art. 79 disp. att. c.c., mentre era suscettibile di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., risultava, invece, impugnabile con la sola opposizione di cui all'art. 645 del medesimo codice (in virtù del richiamo contenuto nell'art. 669 septies) nel caso in cui la contestazione investisse la sola statuizione sulle spese, tale rimedio essendo esperibile anche nei confronti del provvedimento emesso in sede di reclamo, allorché lo stesso avesse statuito solo sulle spese, dichiarando, per il resto, cessata la materia del contendere.

Cass. civ. n. 10992/2003

Il sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c., può essere disposto dal giudice solo in presenza di una richiesta ad iniziativa del debitore, nel caso in cui il debitore medesimo contesti il debito, o abbia dubbi sulla individuazione del creditore e voglia cautelarsi in vista della decisione del giudice al fine di non subire gli effetti della mora; ne consegue che, una volta che sia stato disposto il sequestro liberatorio della somma che si assume dovuta, nel caso che il giudizio di merito si chiuda con la condanna del debitore, egli non può essere chiamato a rispondere anche per gli interessi e la rivalutazione sulla somma dovuta.

Cass. civ. n. 198/2003

Nel caso in cui sia stata adottata nel corso del giudizio di primo grado la misura del sequestro liberatorio, prevista dall'art. 687 c.p.c., l'insussistenza delle condizioni per disporre il sequestro può anche essere dedotta per la prima volta in grado di appello, ed in questo caso la corte di merito è tenuta a verificare la sussistenza delle condizioni per l'adozione della misura cautelare, tra le quali presupposto indefettibile è che il debitore abbia effettivamente offerto la somma a suo avviso dovuta per l'estinzione del proprio debito, ma che essa sia stata rifiutata perché ritenuta insufficiente, o perché vi sia controversia sull'obbligo o sul modo di pagamento.

Cass. civ. n. 5410/1997

Se l'assicuratore di un sinistro stradale, nel quale sono rimaste danneggiate più persone, non offre, inframassimale, la somma proporzionalmente loro spettante (art. 27 L. 24 dicembre 1969 n. 990), non può chiedere il sequestro c.d. liberatorio (art. 687 c.p.c.) - previsto per ovviare al rischio e alle conseguenze dell'inadempimento del debitore - perché presupposto indefettibile di detta misura cautelare speciale è che tale offerta vi sia stata, ma non sia stata accettata perché inidonea o controversi l'obbligo o il modo del pagamento.

Cass. civ. n. 3354/1990

Poiché presupposto per la concessione del sequestro liberatorio, previsto dall'art. 687 c.p.c. è una controversia circa l'obbligo di dare cose o somme di denaro (o circa il modo di adempimento o l'idoneità della cosa), tale forma di sequestro non è più ammissibile in presenza di un titolo esecutivo giudiziale, recante condanna al pagamento d'una somma di danaro, restando al debitore esecutato, per evitare il pignoramento, soltanto di provvedere — salvo l'esperimento dei possibili mezzi di gravame in sede cognitoria — a norma dell'art. 494 c.p.c. al versamento all'ufficiale giudiziario procedente della somma richiesta.

Cass. civ. n. 5078/1987

Il sequestro (c.d. liberatorio) delle somme o delle cose che il debitore mette a disposizione del creditore per la propria liberazione può essere disposto ai sensi dell'art. 687 c.p.c. quando sia controverso l'obbligo o il modo di pagamento o della consegna o l'entità della cosa offerta e presuppone, perciò, che sia ancora in contestazione e che il debitore voglia nel frattempo evitare di incorrere nelle conseguenze della mora qualora il giudice ritenga poi sussistente il debito e dovuta la prestazione. Pertanto, per tale provvedimento, che pur con le differenze da quello conservativo o giudiziale costituisce una forma speciale di sequestro, ai fini dell'individuazione del giudice competente occorre pur sempre far capo agli artt. 672 e 673 c.p.c. e la causa di merito alla quale è necessario riferirsi per la determinazione della competenza è quella che sfocia nella decisione sulla sussistenza dell'obbligo, attenendo quella sulla validità dell'offerta ai presupposti della causa di sequestro, non idonea comunque a fondare la competenza di alcun giudice.

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