Il presente articolo sancisce l'inviolabilità ed intangibilità del domicilio. La libertà all'interno del proprio
domicilio costituisce una forma di espressione della
libertà personale che lega la persona al luogo in cui svolge una parte consistente della sua vita, concretandosi nella proiezione spaziale della persona e delle sue libertà personali, mettendola al riparo da indebite ingerenze. Tale risvolto spiega perché essa sia assistita dalle stesse garanzie previste dall'articolo
13 relativo alla libertà personale dell'individuo.
La libertà di domicilio si esprime nel poter scegliere il luogo dove stabilire il proprio domicilio, nella libertà di svolgere al suo interno qualsiasi attività lecita, nel poter impedire a chiunque di farvi ingresso, se non autorizzato dalla legge.
Il
concetto di domicilio va inteso in senso ampio, e quindi non solo come
abitazione, ma anche luogo in cui si svolge la propria attività lavorativa, una dimora occasionale e persino la propria automobile. In sintesi, domicili va inteso come quello in cui si ha il poteree la possibilità di escludere la presenza di terzi, al fine di difendere i propri interessi affettivi, spirituali, culturali o sociali.
L'inviolabilità indica, in generale, il diritto di ciascuno ad una sfera privata e delimitata al riparo da ingerenze da parte di terzi. A presidio del suo rispetto il codice penale pone una serie specifica di disposizioni (
614 ss. c.p.). Anche l'ordinamento comunitario detta una disposizione che tutela il domicilio, l'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea, il quale lo accosta al "
rispetto della propria vita privata e familiare", con ciò stabilendo una tutela di più ampio respiro rispetto alla norma in esame. La nostra giurisprudenza, al contempo, ha esteso la portata del concetto di "
domicilio" arrivando ad includervi, tra gli altri, l'ufficio e la sede di un'associazione privata.
La libertà di domicilio è inoltre riconosciuta a tutte le
formazioni sociali, che, nel rispetto delle legge, possono ivi riunirsi o associarsi.
Per quanto concerne le limitazioni, non possono essere eseguiti sequestri,
perquisizioni ed ispezioni se non nei modi e nei casi stabiliti dalle leggi.
In particolare, anche la tutela del domicilio è garantita da una
riserva di legge assoluta e rinforzata e da una
riserva di giurisdizione, di modo che solo la legge può stabilire quando e come la libertà in esame può essere sacrificata e solo l'
autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, può deciderne, concretamente, il sacrificio.
Tuttavia, l'inviolabilità del domicilio è esclusa quando, per motivi di
sanità,
incolumità pubblica o a fini economici o fiscali, è necessario procedere ad accertamenti o messe in sicurezza.
Non è comunque ammessa l'adozione di
misure coercitive di al tipo senza un provvedimento preventivo o successivo da parte dell'autorità giudiziaria.