La norma è posta a tutela della pace e della libertà domestica, come risultato della duplice facoltà di ammissione o di esclusione dalla propria sfera privata, per salvaguardare il proprio spazio individuale da indebite ingerenze dell'
autorità.
Viene infatti punita da un lato l'introduzione o il trattenimento indebito del
pubblico ufficiale commesso abusando dei propri poteri, dall'altro lato viene punita l'introduzione nei luoghi di privata
dimora senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge (ad es. per ispezioni ecc.).
///SPIEGAZIONE ESTESA
La norma in esame punisce il
pubblico ufficiale che, volontariamente, si
introduca o si
trattenga nell’
abitazione altrui, in un
luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze, nella consapevolezza di
abusare dei
poteri inerenti alle proprie funzioni.
È un
reato proprio in quanto soggetto attivo può essere soltanto un
pubblico ufficiale. Risultano, pertanto, esclusi dall’ambito di applicazione dell’art.
615 c.p., i soggetti che siano incaricati di un
pubblico servizio o che esercitino un servizio di pubblica utilità.
La
condotta tipica consiste negli atti con cui il pubblico ufficiale,
abusando dei
poteri inerenti alle proprie funzioni, si
introduca o si
trattenga nell’altrui abitazione, in un luogo di privata dimora o nelle loro appartenenze.
Se la condotta posta in essere dall’agente è tale da integrare di per sé un reato diverso da quello in esame, si ha un concorso tra le due fattispecie. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione di domicilio venga posta in essere attuando una perquisizione arbitraria.
Elemento
essenziale è l’
abuso dei poteri inerenti alle funzioni svolte dal pubblico ufficiale. Affinché, però, sussista tale abuso, è necessario che il pubblico ufficiale sia legalmente
investito delle sue
funzioni, ed, esercitandole, ecceda nei poteri conferitigli dalla legge. Nel caso in cui, poi, il pubblico ufficiale sia chiamato a svolgere un’attività di tipo discrezionale, per accertare l’eventuale abuso di potere è necessario tener conto dell’atteggiamento da lui tenuto in relazione alle circostanze del caso concreto.
L’
evento tipico della fattispecie in esame coincide con il suo
momento consumativo ed è rappresentato dall’effettiva
introduzione di tutta la persona dell’agente in uno dei luoghi indicati dall’art.
615 c.p., oppure nella sua abusiva
omissione di
uscirne.
È ammissibile il
tentativo, ma soltanto con riferimento all’ipotesi dell’
introduzione in uno dei luoghi indicati dalla norma.
Ai fini dell’integrazione del delitto in esame è sufficiente che sussista, in capo all’agente, il
dolo generico, quale coscienza e volontà di introdursi o di trattenersi in uno dei luoghi indicati dalla legge, nella consapevolezza di abusare dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale.
Ai sensi del comma 2, la fattispecie risulta
attenuata nel caso in cui la condotta criminosa sia consistita nell’
introdursi in uno dei luoghi indicati dal primo comma
senza osservare le
formalità prescritte dalla
legge. Tale ipotesi si verifica quando l’illegalità della condotta dell’agente consiste nell’
omissione di
forme procedurali prescritte
ex lege, le quali regolino l’attività del pubblico ufficiale al
fine di
garantire la
libertà individuale. Non rileva, quindi, a tal fine, l’inosservanza di regole poste dalle legge per uno scopo diverso da quest’ultimo.
Si tratta, tuttavia, di una circostanza avente carattere oggettivo, la quale concerne soltanto l’ipotesi di abusiva introduzione in uno dei luoghi previsti dalla legge, non anche la condotta mediante la quale ci si trattenga abusivamente negli stessi.
Nell'ipotesi descritta dal secondo comma il delitto in esame è, peraltro, punibile a
querela di parte.
///FINE SPIEGAZIONE ESTESA