Oltre agli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l'applicazione di misure di sicurezza [216, 226, 230](1).
La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena [205]; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna [c.p.p. 533], non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna(2).
La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione [178-181; c.p.p. 683].
Note
Quando si tratta di contravvenzioni poi si verifica il divieto della sospensione condizionale della pena (art. 164) e l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 del c.p. n. 3.