(massima n. 1)
Dopo l'entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualitā nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status giā esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102 c.p. non č consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolositā sociale.