(massima n. 1)
Anche quando l'abitualità nel reato è presunta dalla legge, non è consentito il permanere di uno status di delinquenza qualificata in caso di insussistenza di un'attuale concreta pericolosità sociale. Ne consegue pertanto, qualora ricorra un caso di abitualità presunta dalla legge, la necessità della sospensione dell'esecuzione formale del titolo, che spetta alla competenza del pubblico ministero o del pretore, in attesa della decisione sull'attuale concreta pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza, il cui intervento può essere sollecitato anche di ufficio.