La libertà vigilata è sempre ordinata(1):
- 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni(2);
- 2) quando il condannato è ammesso alla liberazione condizionale(3);
- 3) se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commette un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitualità o professionalità;
- 4) negli altri casi determinati dalla legge [210, 223, 225, 238, 417](3).
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in liberà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta(4).
Note
(1)
La norma in esame disciplina la cosiddetta libertà vigilata obbligatoria. Ciò significa che, nei casi previsti, il giudice è tenuto ad applicare tale misura di sicurezza, però sempre previo accertamento della pericolosità del reo, quale condizione imprescindibile, successivamente all'abolizione nell'ordinamento penale italiano della presunzione assoluta di pericolosità sociale (legge 10 ottobre 1986, n.663).
(2)
La misura deve essere eseguita dopo aver scontato la pena e a condizione che sussista ancora la pericolosità sociale.
(3)
Qualora vi sia anche la liberazione condizionale, la libertà vigilata assume dei connotati particolare rispetto agli altri casi, in quanto manca la determinazione della sua durata minima, nonché la possibilità di proroga. Di conseguenza, la sua durata corrisponde alla residua pena da scontare.
(4)
Si ricordi che l'art. 211 prevede la possibilità di applicazione congiunta di misure di sicurezza detentive e non detentive,in quanto entrambe sono sottoposte ad un vaglio della pericolosità sociale del reo.