(massima n. 1)
La dichiarazione di abitualitā a delinquere č giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non č soggetta a revoca, bensė ad estinzione (per effetto della riabilitazione) a norma dell'art. 109 c.p., mentre revocabile (artt. 206, 207 c.p.) č la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione (art. 109, primo comma c.p.) o che puō essere autonomamente disposta dal giudice (art. 202 c.p.) in base alla pericolositā sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato (art. 203 c.p.). (Nella specie il difensore dell'imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualitā era stata revocata).