Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna [c.p.p. 533] o di proscioglimento [c.p.p. 658].
Possono essere ordinate con provvedimento successivo [679](1):
- 1) nel caso di condanna, durante l' esecuzione della pena o durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena(2);
- 2) nel caso di proscioglimento, qualora la qualità di persona socialmente pericolosa sia presunta [204], e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;
- 3) in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge [109, 204, 210](3).
Note
(1)
La competenza, ex art. 679 c.p.p., spetta al magistrato di sorveglianza. Solo nel caso della confisca al giudice dell'esecuzione.
(2)
Il riferimento è qui sia al latitante, ovvero a colui che volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione, sia all'evaso ovvero colui che, essendo arrestato o detenuto, fugge dal luogo in cui è rinchiuso, equiparato da giurisprudenza e dottrina al latitante.
(3)
Si tratta delle ipotesi di dichiarazione di abitualità e/o professionalità nel reato.