Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquenti abituali [102-104], professionali [105] o per tendenza [108](1).
Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, è inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del termine stabilito per l'arresto.
Per la decorrenza del termine si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto capoverso dell'articolo precedente.
Note
(1)
Nel caso di prescrizione della pena dell'arresto o dell'ammenda, le pene principali previste per le contravvenzioni, questa, a differenza della prescrizione della reclusione e della multa, opera anche per le pene inflitte a recidivi, delinquenti professionali o abituali o per tendenza. Tuttavia in tali casi è però previsto un termine di prescrizione pari al doppio di quello previsto per le pene dell'arresto e della ammenda.