La norma in esame descrive l'ultima tipologia di delinquenti a cui la legge applica misure e provvedimenti ulteriori rispetto alla semplice comminazione di una pena principale o accessoria.
Al contrario rispetto alla figura del
recidivo (art.
99), del
delinquente abituale (artt.
102,
103 e
104) e del
delinquente professionale (art.
art. 105 del c.p.), qui
non è richiesta la commissione di più reati.
Per contro, ai fine della dichiarazione di
tendenza a delinquere è sufficiente la commissione di un unico delitto non colposo contro la vita o l'incolumità individuale, il quale riveli una
speciale inclinazione al delitto che trovi causa nell'indole particolarmente malvagia del colpevole.
Dato che la norma non trova applicazione nei confronti di soggetti affetti da vizio totale o parziale di mente (artt.
88 e
89), i delinquenti per tendenza sono coloro che manifestano
mancanza di senso morale e che presentano forti spinte alla commissione di delitti di sangue, dipendenti dalla personalità del soggetto, dal suo vissuto e dall'ambiente che lo circonda, e non da una menomazione psichica.
Si ricorda che la dichiarazione di tendenza a delinquere, come quella di abitualità e di professionalità nel reato, comporta, oltre all'applicazione di una misura di sicurezza ex art. 109, varie conseguenze:
-
esclusione della prescrizione della pena per i delitti e raddoppio del tempo necessario a prescrivere per le contravvenzioni (artt. 172 e 173);
-
raddoppio del tempo necessario ad ottenere la riabilitazione (art. 179).