Cass. pen. n. 16414/2025
Nel giudizio di appello, la riforma in senso assolutorio di una sentenza di condanna non richiede che la prospettazione difensiva sia tale da superare ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che essa rappresenti, sulla base degli elementi raccolti, una diversa e plausibile ricostruzione del fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice di primo grado, che renda non certa la colpevolezza e deponga per un esito liberatorio.
Cass. pen. n. 15486/2025
In tema di nesso causale tra esposizione ad amianto e morte del lavoratore, è necessario valutare, nel caso di più datori di lavoro succedutisi nel tempo in cui la parte lesa svolse la propria attività a contatto con l'amianto, quale sia stata l'efficacia eziologica dell'esposizione avvenuta durante il periodo di gestione del rischio attribuibile a ciascun datore, accertando, alla stregua dei comuni canoni di certezza processuale attingibile attraverso l'esclusione dell'interferenza di decorsi alternativi, se tale condotta, sulla base di leggi scientifiche universali o statistiche, abbia aggravato o concorso a determinare un aggravamento dell'asbestosi già in precedenza insorta, tale che, in assenza, l'evento morte non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore ovvero con minore intensità lesiva.
Cass. pen. n. 17523/2025
La violazione dell'art. 192 c.p.p. relativa all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non è consentita nel ricorso per cassazione, in quanto non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.
Cass. pen. n. 15131/2025
È inammissibile la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 c.p.p. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza
Cass. pen. n. 22334/2025
La regola di giudizio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio", consente di pronunciare sentenza di condanna là dove il dato probatorio acquisito lasci fuori soltanto ricostruzioni alternative costituenti eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana, oppure siano prospettate ipotesi vaghe e inesplorate dal punto di vista scientifico, evocate in un ordine di causalità possibile, ma non individuato neppure in astratto. (Fattispecie in tema di omicidio volontario, nella quale dagli elementi medico-legali acquisiti, oltre alla condotta violenta dell'imputato, non era emerso nessun diverso e concreto percorso eziologico idoneo a spiegare la morte della vittima per asfissia).
Cass. pen. n. 14343/2025
In tema di responsabilità da reato degli enti, il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l'illecito fu commesso, come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell'illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell'art. art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell'art. 66 stesso d.lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza.
Cass. pen. n. 6257/2024
In tema di valutazione della prova, le percezioni che il giudice trae direttamente dagli atti processuali, rientrando nella sua sfera di cognizione, possono essere poste a fondamento della decisione di condanna, a condizione che siano accompagnate da ulteriori elementi di conferma e validazione di rilievo individualizzante e logico. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la condanna fondata sul solo giudizio di rassomiglianza, formulato in esito al confronto tra il fotogramma ritraente il soggetto agente, ripreso dall'impianto di videoripresa installato sul luogo del fatto, e la foto segnaletica del predetto, in assenza di esplicitazione delle ragioni poste alla base del giudizio di comparazione).
Cass. pen. n. 7329/2024
La regola di giudizio che richiede l'accertamento della sussistenza del reato "al di là di ogni ragionevole dubbio" implica che, in caso di prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, siano individuati gli elementi di conferma dell'ipotesi accusatoria e sia motivatamente esclusa la plausibilità della tesi difensiva. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione di condanna degli imputati per il reato di omicidio, loro ascritto solo in quanto esponenti apicali del sodalizio mafioso egemone sul territorio, senza analizzare la consistenza dei moventi omicidiari, alternativi a quello mafioso, prospettati dalle difese e onerando queste ultime di dimostrare le ragioni degli incontri e il significato dei dialoghi, di contenuto non univoco, intercorsi fra i coimputati).
Cass. pen. n. 5517/2023
In tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.
Cass. pen. n. 48541/2018
L'applicazione della regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 cod. proc. pen., in tema di nesso causale, in presenza di patologie riconducibili a più fattori causali diversi e alternativi tra loro, consente di pronunciare condanna a condizione che, in base al dato probatorio acquisito, la realizzazione dell'ipotesi alternativa, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana. (Fattispecie in tema di omicidio colposo da esposizione ad amianto sul luogo di lavoro, in cui la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di assoluzione che aveva ritenuto sussistente il ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale, avendo la persona offesa abitato per lungo tempo in prossimità di un'industria manifatturiera dell'amianto).
Cass. pen. n. 23813/2009
La regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", formalizzata nell'art. 533, comma primo, c.p.p., come sostituito dall'art. 5 della L. 20 febbraio 2006 n. 46 (modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento) impone di pronunciare condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.
Cass. pen. n. 15911/2009
La regola di giudizio secondo cui per la condanna è necessario che la colpevolezza risulti "al di là di ogni ragionevole dubbio" non impedisce che la condanna sia pronunciata in appello con riforma di una sentenza di assoluzione di primo grado
Cass. pen. n. 11302/1999
La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale; neppure configura una nullità specifica, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma 2, c.p.p. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in ossequio al principio di tassatività delle nullità stabilito nell'art. 177 c.p.p., l'anzidetta omissione configura, non già una nullità della sentenza, bensì una mancanza di motivazione in ordine alla determinazione della pena, che sottrae all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo poter discrezionale.
Cass. pen. n. 5636/1994
Non vi è violazione dell'art. 533 c.p.p. quando il giudizio su più reati si sia scisso in distinti procedimenti - anche se per ragioni processuali. La inottemperanza è invece configurabile, qualora nel medesimo processo lo stesso giudice, dopo avere riconosciuto la continuazione non la applichi. (La corte ha osservato che il problema, alla luce dell'art. 671 c.p.p, va risolto in sede esecutiva).
Cass. pen. n. 5044/1993
Data l'intrinseca differenza tra il giudizio di prevenzione e quello di accertamento della responsabilità penale, la valutazione di pericolosità sociale è a carattere essenzialmente sintomatico, basandosi - nell'ipotesi di sospetta appartenenza ad associazioni mafioso-camorristiche - sull'utilizzazione di qualsiasi elemento indiziario certo e idoneo a giustificare il libero convincimento del giudice.
Cass. pen. n. 4689/1992
L'arresto e la condanna (anche definitiva) intervenuti dopo la commissione di taluni reati non ostano, di per sè soli, alla configurazione dell'unicità del disegno criminoso con altri reati successivamente commessi, e dunque non sono ostativi all'applicazione della continuazione.