(massima n. 1)
L'errore sul fatto che, ai sensi dell'art. 47 c.p., esime dalla punibilitā č quello che cade su un elemento materiale del reato e che consiste in una difettosa percezione o in una difettosa ricognizione della percezione che alteri il presupposto del processo volitivo, indirizzandolo verso una condotta viziata alla base; mentre, se la realtā č stata esattamente percepita nel suo concreto essere, non v'č errore sul fatto, bensė errore sulla interpretazione tecnica della realtā percepita e sulle norme che la disciplinano, ininfluente ai fini dell'applicazione della citata disposizione.