(massima n. 1)
L'errore su legge diversa da quella penale, idoneo ad escludere la punibilità, è solo quello che riguarda una norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, non richiamata né esplicitamente né implicitamente nella norma penale. Pertanto non è scusabile l'errore che incide su precetti e termini di altre branche del diritto, introdotti nella norma penale ad integrazione, proprio perché determinano il contenuto del comando penale, quale quello attinente alla disciplina per il rilascio o per il rinnovo della licenza di porto d'armi, per il quale non è sufficiente pagare la relativa tassa di concessione e, quindi, ritenere rinnovata la licenza stessa, già scaduta.