(massima n. 1)
L'errore su legge diversa da quella penale di cui all'art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali rientrano quelle che attribuiscono ad un bene il carattere della pignorabilitą, trattandosi di disposizioni che, in quanto espressamente richiamate dall'art. 388, comma sesto, cod. pen., attraverso lo specifico riferimento alle cose o ai crediti "pignorabili", ne costituiscono parte integrante. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di condanna emessa in ordine al delitto di cui all'art. 388, comma sesto, cod. pen. per avere l'imputato, in qualitą di debitore sottoposto a pignoramento mobiliare, dichiarato falsamente di non possedere beni pignorabili, ritenendo erroneamente che la propria pensione fosse impignorabile). (Rigetta, App. Trieste, 14/07/2015)