(massima n. 1)
L'errore in ordine alla non necessitą dell'autorizzazione amministrativa per l'edificazione di un'opera per la quale la licenza comunale sia effettivamente obbligatoria, cadendo su norme che, inserendosi nel precetto penale, valgono a formare l'obiettivitą giuridica del reato, deve configurarsi come ignoranza della legge penale, come tale assolutamente inescusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.