(massima n. 1)
L'errore scusabile ai fini dell'elemento intenzionale del reato, oltre che ad incidere sul fatto costituente reato, deve discendere dall'erronea interpretazione di una legge extra penale e cioč deve cadere su una norma destinata esclusivamente a regolare rapporti giuridici di carattere non penale, nč richiamati, esplicitamente o implicitamente, dalla norma penale, in quanto tale legge, inserendosi nel precetto ad integrazione della fattispecie criminosa, concorre a formare l'obiettivitā giuridica del reato, con la conseguenza che l'errore che ricade su di essa non puō avere efficacia scusante al pari dell'errore sulla legge penale vera e propria.