(massima n. 1)
L'errore su legge diversa da quella penale, come tale escludente il dolo, č quello che cade su norma destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale e che non siano stati richiamati o inseriti in una norma penale e non anche l'errore che cade su norme di altre branche del diritto introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie criminosa. (Nella specie č stato escluso il dolo dell'aggiudicatario di un fondo venduto all'asta che, prima del decreto di trasferimento del bene ma dopo il pagamento del prezzo d'asta, aveva trebbiato e venduto il grano ed era stato accusato di furto).