(massima n. 1)
In tema di peculato, l'errore del pubblico ufficiale circa la propria facoltā di disposizione di un bene pubblico per fini diversi da quelli istituzionali non configura un errore di fatto su legge diversa da quella penale, atto ad escludere il dolo, ma costituisce errore o ignoranza della legge penale il cui contenuto č integrato dalla norma amministrativa che disciplina la destinazione del bene pubblico. (Fattispecie in tema di uso indebito dell'autovettura di servizio). (Rigetta, App. Venezia, 25/05/2015)