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Articolo 83 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/10/2024]

Evento diverso da quello voluto dall'agente

Dispositivo dell'art. 83 Codice Penale

Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto(1) il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo(2).

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati(3).

Note

(1) La norma disciplina la cd aberratio delicti ovvero quella situazione in cui, nel corso dell'esecuzione di un reato, si realizza un evento diverso da quello voluto. Poniamo l'esempio di un soggetto che spara verso un altro per ucciderlo, se lo manca e provoca però un incendio è reato aberrante del tipo suddetto, perché si agisce per commettere un reato ma ne realizza uno diverso.
(2) Per quanto attiene al profilo della punibilità, la norma si riferisce espressamente alla "colpa", in quanto l'agente dell'evento diverso, non voluto e nemmeno previsto come probabile, non può risponderne a titolo di dolo. Secondo l'orientamento prevalente, contrariamente a chi vi riconosce una colpa generica o addirittura una responsabilità oggettiva,qui si verserebbe in un'ipotesi di colpa specifica, in quanto l'evento si verifica in conseguenza della violazione di una norma giuridica. Così argomentando, è possibile individuare nell'aberratio delicti plurioffensiva un'ipotesi di concorso di reati, tra quelli voluti e quelli per errore commessi.
(3) Tale comma si riferisce all'ipotesi specifica di aberratio delicti plurioffensiva, in cui viene consumato, oltre al reato diverso, anche quello voluto. Riprendendo il caso della nota 1, il soggetto si ferisce la vittima sia provoca un incendio. Ovviamente, l'agente risponde a titolo di dolo dell'evento voluto e a titolo di colpa per l'evento o gli eventi non voluti.

Ratio Legis

A tale norma è sottesa la medesima ragione, posta a fondamento dell'articolo precedente in relazione all'istituto dell'aberratio ictus. Il legislatore ha voluto, difatti, anche in tale sede, porre certezza in relazione ai casi in cui viene a realizzarsi una divergenza tra il voluto e il realizzato, che qui però si coglie sul piano dell'evento, e non della persona offesa.

Brocardi

Aberratio delicti

Spiegazione dell'art. 83 Codice Penale

Diversamente da quanto previsto nell'articolo precedente in tema di aberratio ictus, qui viene disciplinato il caso di aberratio delicti, ovvero una divergenza tra il reato voluto e di reato effettivamente realizzato, causato da un errore nella fase esecutiva.

L'aberratio delicti può essere monolesiva quando si cagiona un evento diverso da quello voluto; è plurilesiva quando si cagiona altresì l'evento voluto.

Nella fattispecie monolesiva il colpevole risponderà a titolo di colpa per l'evento non voluto (quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo), mentre in quella plurilesiva, si applicano le regole previste per il concorso di reati (artt. 71 e ss.).

In quest'ultimo caso la dottrina ha precisato che, se l'vento voluto si sia arrestato alla fase del tentativo (art. 56, mentre l'evento non voluto sia stato interamente posto in essere, la fattispecie plurilesiva viene comunque a configurarsi, dato che il termine “evento” va inteso tanto come lesione materiale quanto come messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Escludere il tentativo dall'ambito applicativo dell'aberratio delicti plurilesiva comporterebbe infatti un ingiustificato vuoto di tutela, posto che il soggetto, nonostante abbia commesso atti diretti in modo non equivoco a commettere l'evento voluto, risponderebbe solamente a titolo di colpa per l'evento realizzato e non voluto.

Massime relative all'art. 83 Codice Penale

Cass. pen. n. 54015/2018

In tema di "aberratio delicti", l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale.

Cass. pen. n. 19293/2015

In tema di aberratio delicti, l'evento non voluto è addebitabile all'agente solo a titolo di colpa, quando sia assolutamente diverso, cioè di altra natura rispetto a quello voluto, ma non quando di questo costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile, dovendo in tal caso l'agente rispondere, anche in relazione al secondo evento, a titolo di dolo, sia pure alternativo o eventuale.

Cass. pen. n. 16976/2003

Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento della condotta può essere ascritto solo a titolo di colpa, ove il fatto da essa integrato sia previsto come delitto colposo. (Nella specie è stata censurata la sentenza di merito la quale aveva ritenuto configurabile l'omicidio volontario in capo a soggetti che, nel dichiarato intento di dare una «lezione» alla vittima della loro aggressione, le avevano provocato lesioni gravi e che, subito dopo, nell'erronea convinzione del già avvenuto e non voluto decesso, allo scopo di occultare il presunto cadavere, ne avevano dato alle fiamme il corpo, così cagionandone la morte)

Cass. pen. n. 175/1996

La disposizione dell'art. 83, comma 2, c.p., secondo la quale «se il colpevole ha cagionato, altresì, l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati», non trova applicazione qualora l'evento voluto sia configurabile come delitto tentato.

Cass. pen. n. 1129/1995

Nell'ipotesi, prevista dall'art. 586 c.p., di evento diverso che sia conseguenza non voluta di altro reato doloso, per errore dei mezzi di esecuzione o per qualsiasi altra causa, l'elemento soggettivo rispetto a tale evento è ravvisabile nella commissione stessa del reato doloso che si pone come ipotesi di colpa specifica. Ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo nel reato di cui all'art. 586 c.p. è, quindi, superflua un'indagine specifica sulla sussistenza in concreto di una colpa generica, essendo sufficiente quella circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l'assenza, nel determinismo eziologico dell'evento non voluto, di fattori eccezionali non imputabili all'agente e da costui non dominabili.

Cass. pen. n. 16264/1990

L'evento non voluto è valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed è, quindi, addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando esso sia materialmente ed essenzialmente diverso da quello voluto. Qualora, invece, si tratti di un evento dolosamente voluto, anche se verificatosi con modalità diverse, il colpevole risponde a titolo di dolo dell'evento cagionato, al quale abbia comunque partecipato. (Fattispecie in tema di incendio sviluppatosi in anticipo perchè non era stata spenta, contrariamente a quanto concordato tra gli imputati, la fiamma del bruciatore della caldaia, su cui era stata versata della benzina per provocare poi dall'esterno il fuoco con apposito congegno elettronico).

Cass. pen. n. 3168/1989

L'evento non voluto è valutabile ai sensi dell'art. 83 c.p. ed è quindi addebitabile all'agente a solo titolo di colpa, soltanto quando sia assolutamente diverso e, cioè, di altra natura rispetto all'altro, perché, ove, invece, tale diversità sia da escludere - o perché l'evento verificatosi costituisca una sorta di progressione naturale e prevedibile di quello voluto, ovvero perché risulti di entità maggiore o più grave di quest'ultimo - anche il secondo evento va addebitato all'agente a titolo di dolo, sia pure alternativo od eventuale.

Cass. pen. n. 10961/1988

L'art. 116 c.p. non è norma speciale rispetto a quello dell'art. 83 c.p. in quanto mentre quest'ultima riguarda esclusivamente la posizione del colpevole che risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto allorché il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo (cosiddetto aberratio delicti), la norma sul concorso anomalo riguarda la posizione del compartecipe, il quale risponde del reato più grave che sia stato realizzato dal concorrente o dai concorrenti in difformità dal programma criminoso concertato, sempre che tale fatto più grave sia ricollegabile a quello meno grave (e voluto) da un nesso di sviluppo logicamente prevedibile.

Cass. pen. n. 5250/1988

L'art. 116 c.p. assoggetta, nel quadro della maggiore pericolosità della delinquenza associata, la deviazione individuale dal piano concordato da parte di uno dei concorrenti, ad una disciplina più severa di quella predisposta dall'art. 83 stesso codice per la divergenza tra voluto e realizzato, che si verifica in regime di esecuzione monosoggettiva. Data la diversità esistente tra le situazioni disciplinate dalle due norme, l'art. 83, primo comma, c.p. può, atteso il carattere generale della disciplina dell'aberratio delicti, trovare applicazione anche nell'ambito della partecipazione criminosa, ogni qualvolta il reato diverso sia dall'esecutore materiale (o dagli esecutori materiali nell'ipotesi di esecuzione frazionata) commesso per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o altra causa — purché non assistita dal coefficiente psichico della rappresentazione e della volontà — e di tale reato tutti i concorrenti rispondono a titolo di colpa, sempre che il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Nel concorso di persone nel reato qualora accanto al reato non voluto venga realizzato anche quello concordato, tutti i concorrenti rispondono di entrambi i reati, secondo le regole dettate dall'art. 81 c.p. per il concorso formale e materiale dei reati, salvo la diminuzione della pena prevista per il concorrente che non volle il reato diverso e più grave. La diversità di disciplina che caratterizza l'aberratio delicti plurilesiva ex art. 83 secondo comma, e la deviazione individuale del piano concordato, disciplinato dall'art. 116, nell'ambito del concorso di persone e l'impossibilità di applicare alla ipotesi di realizzazione cumulativa la regola contenuta nel secondo comma dell'art. 83, si spiega considerando che nell'ipotesi di concorso, contrariamente a quanto avviene nella realizzazione monosoggettiva, il concorrente, che affida ad altri (o anche ad altri) il dominio dell'accadimento, necessariamente si rappresenta, in relazione anche alla natura del reato concordato, che taluno dei partecipi possa andare oltre i limiti dell'accordo o che prenda di sua iniziativa delle decisioni autonome per superare le difficoltà, che possono insorgere durante l'esecuzione dell'impresa criminosa. Di conseguenza, qualora il reato diverso, commesso dall'esecutore materiale, si prospetti come lo sviluppo logico e prevedibile dell'accordo criminoso, nell'evolversi delle situazioni umane, egli risponde anche di tale reato a titolo di dolo e la pena per esso prevista, è diminuita, ove il reato realizzato sia più grave.

Cass. pen. n. 1673/1986

L'art. 83 c.p. nel disciplinare l'ipotesi di «evento diverso da quello voluto dall'agente» stabilisce che qualunque sia in concreto nelle singole fattispecie il determinismo causale che dà luogo all'aberratio, l'evento non voluto può esser posto a carico dell'agente solo se dal comportamento di questi sia stato cagionato per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per qualsiasi altra causa. L'esistenza di una causalità materiale comunque verificatasi tra l'azione o l'omissione e l'evento diverso è sufficiente per giustificare l'addebitabilità di questo senza che sia necessaria la colpa, non potendosi identificare come ipotesi di colpa l'errore e le altre cause menzionate dall'art. 83 c.p. Elemento psicologico necessario per l'affermazione di responsabilità è il dolo del reato voluto, anche se la punibilità per il reato verificatosi è a titolo di colpa.

La norma dell'art. 586 c.p. concerne una fattispecie diversa da quella dell'art. 83 c.p. alla quale non può essere ricondotta come ipotesi particolare perchè, mentre l'art. 83 c.p. ha per oggetto il caso in cui il comportamento diretto alla produzione di un evento ne cagioni un altro soggettivamente od oggettivamente diverso, l'art. 586 c.p. riguarda l'ipotesi in cui da un delitto doloso derivi come conseguenza ulteriore l'offesa alla vita e all'incolumità altrui, prescindendo dal nesso causale tra comportamento ed evento e riconducendo tale nesso unicamente alla necessità di un rapporto di conseguenzialità tra un delitto doloso e l'evento morte o lesioni. Le fattispecie regolate dalle predette norme si differenziano perciò non sotto il profilo psicologico (ricondotto in entrambe le ipotesi alla volizione dell'evento, e perciò del reato che si intendeva porre in essere), ma per la disciplina del nesso di causalità, ricondotto per l'art. 83 c.p., alla condotta dell'agente e per l'art. 586 c.p. solo ed esclusivamente al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall'avere l'agente cagionato l'evento per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause.

Cass. pen. n. 4754/1985

Nell'aberratio ictus i due eventi - il voluto e il non voluto - debbono essere caratterizzati dalla stessa natura del bene e interesse giuridico offeso; nell'aberratio delicti, invece, la detta uguaglianza tra i due eventi è esclusa, dovendo porsi a carico del reo un evento intrinsecamente diverso da quello voluto.

Cass. pen. n. 1352/1985

La norma di cui all'art. 586 c.p., che si ricollega alla regola generale esposta nell'art. 83 c.p., considera l'ipotesi di un delitto doloso diverso da quello di omicidio o lesione personale, che produca, come conseguenza non voluta, la morte o la lesione di una persona, sempre che tale evento non sia elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto doloso. Ne consegue che per l'applicazione dell'ipotesi normativa di cui all'art. 586 c.p. occorre che il secondo evento, morte o lesione personale, non sia stato voluto neppure indirettamente e cioè in presenza di dolo eventuale, ovverosia con l'accettazione del rischio dei risultati anche probabili del suo comportamento, da parte dell'agente.

Cass. pen. n. 4694/1983

Il delitto di omicidio preterintenzionale non è assimilabile all'omicidio da aberratio delicti, ma ai delitti aggravati dall'evento.

Cass. pen. n. 4144/1983

Nell'ipotesi prevista dall'art. 82 c.p., l'errore cade non sull'oggetto giuridico ma sull'oggetto materiale e l'evento si considera commesso in danno della persona che si voleva offendere; questa finzione favorisce il reo il quale risponde di un solo reato, quello consumato. Nel caso disciplinato dall'art. 83 c.p., invece, l'evento voluto è di natura diversa da quello cagionato, nel senso che non vi è omogeneità tra il bene giuridico che si voleva ledere e quello effettivamente leso; sicché il fatto realmente commesso va posto a carico dell'agente in base al principio della causalità psichica.

Cass. pen. n. 11169/1981

Il capoverso dell'art. 83 c.p. realizza un caso di concorso formale improprio, in cui, con una medesima azione od omissione, si perfeziona un'offesa dolosa ed un'offesa colposa a beni giuridici omogenei di due diversi soggetti passivi; offese equiparate sotto l'aspetto dell'elemento psicologico del reato, sul piano normativo, ma diverse su quelle naturalistico.

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Utente S. chiede
lunedì 13/05/2024
“Salve, vorrei dei chiarimenti in merito all’articolo 83 cp. Evento diverso da quello voluto dall'agente (aberratio delicti).

Vorrei capire se, in questo caso, si risponde a titolo di colpa di un reato non voluto, con responsabilità oggettiva.

Secondo quanto indicato dall’articolo 83 cp, il presunto reo risponderebbe di un reato ritenuto colposo, anche qualora non avesse alcun ragionevole modo di prevedere l’evento?

La logica e possibile previdibilità del fatto che è essenziale nei delitti colposi, nell’articolo 83cp non è rilevante??

Grazie.”
Consulenza legale i 14/05/2024
Per capire meglio la previsione dell’articolo 83 del codice penale bisogna partire innanzi tutto da come, oggi, viene riletta la responsabilità oggettiva nel diritto penale.
Si badi bene che il tema è estremamente complesso ed è di difficile comprensione in considerazione del fatto che quanto si dirà a breve è il riassunto di anni di decorsi giurisprudenziali molto sofisticati che hanno visto l’intervento della CEDU, Corte Costituzionale e Cassazione.

Sappiamo che il nostro codice sembra annoverare alcune ipotesi in cui il reo risponde del reato commesso anche in mancanza dei coefficienti soggettivi necessari. Si faccia l’esempio dell’art. 116 del c.p., dell’art. 82 del c.p. oppure dell’omicidio preterintenzionale.

E’ noto tuttavia che la Corte Costituzionale ha, nel tempo, eroso in modo sostanziale le ipotesi di responsabilità oggettiva ritenendo che, anche nei casi in cui la legge sembra ipotizzare una responsabilità del genere, è necessario comunque che l’agente abbia previsto l’evento quantomeno con un coefficiente colposo.

Così, ad esempio, nell’ipotesi di omicidio preterintenzionale, si è affermato che l’evento morte deve essere quantomeno prevedibile dall’agente quale conseguenza delle lesioni.
Il medesimo correttivo viene utilizzato nelle altre ipotesi di responsabilità oggettiva.
In buona sostanza, oggi, l’unica deroga in tema di colpevolezza che l’ordinamento tollera è rappresentata dal fatto che il reo risponde a titolo doloso per ipotesi rilette come colpose.

A seguito di questa rilettura, dunque, giurisprudenza e dottrina hanno affermato che il nostro ordinamento non prevede più forme di responsabilità oggettiva in quanto, in ogni caso, un minimo coefficiente di colpevolezza colposa deve esserci.

Questa è la ragione per cui, alla fin fine, la previsione dell’articolo 83 è sostanzialmente inutile in quanto la stessa, nel prevedere che il reo risponda dell’evento non voluto, rimarca comunque l’esigenza che di tale evento debba rispondere sempre e comunque a titolo di colpa, se si tratta di una fattispecie punita in tal senso.
L’articolo 83, in parole povere, non ha mai imposto che il reo risponda a titolo di dolo per una ipotesi colposa (come fa l’articolo 82) ed è, quindi, una previsione normativa pressocché inutile in quanto rappresenta una mera replica del correttivo giurisprudenziale di cui sopra.

Dunque, contrariamente a quello che si afferma nella richiesta di parere, l’articolo in parola non sostiene affatto che il reo risponde dell’evento non voluto a titolo oggettivo, ma sempre a titolo colposo.