Non è punibile(1) chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica(2) alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
Note
(1)
Viene meno, come previsto anche in materia di caso fortuito e forza maggiore all' art. 45 del c.p., l'elemento soggettivo del reato. Qui, però,il nesso psichico tra l'agente e la condotta posta in essere non viene meno in dipendenza da un fatto naturale,bensì in quanto l'annullamento della volontà del soggetto è il risultato dell'opera di un altro, il quale sarà chiamato a rispondere del fatto, in quanto il primo ha agito quale "longa manus" del secondo. Il "costringimento fisico" esclude la coscienza e volontà della condotta, solo se il soggetto si trovava però nell'impossibilità di sottrarsi alla violenza fisica subita.
(2)
Si differenzia dal costringimento psichico poiché trae origine da una violenza fisica e non da una minaccia, costituisce, quindi, una causa oggettiva,non soggettiva, di esclusione del reato. Infatti se vi è stata violenza psichica (v. 54 3) la volontà del soggetto è determinata da minaccia e, pertanto, non risulta coartata in modo assoluto. Si pensi al caso in cui un soggetto è costretto da altri a commettere un reato perché minacciato con una pistola.