(massima n. 1)
L'errore su legge diversa da quella penale (art. 47, terzo comma, c.p.) non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale, fra le quali, tuttavia, non vanno annoverate quelle che — come nel caso delle norme privatistiche che disciplinano il trasferimento della proprietà — siano destinate in origine a regolare rapporti giuridici di carattere non penale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, pur in accoglimento del ricorso del P.G. avverso sentenza di assoluzione, ha ritenuto che erroneamente il giudice di merito avesse escluso la possibile rilevanza dell'errore di diritto — per poi, tuttavia, applicare ugualmente, di fatto, la scusante, come una motivazione definita “incoerente ed errata” — in un caso in cui all'imputato erano stati addebitati i reati di cui agli artt. 632 e 639 c.p. per avere egli apposto dei cordoli di cemento su di un'area da lui erroneamente ritenuta di sua proprietà).