(massima n. 2)
Nel codice vigente la connessione non rappresenta mera deroga degli ordinari criteri di determinazione della competenza ma costituisce essa stessa un originario ed autonomo criterio di attribuzione della competenza, concorrente col criterio per materia e con quello territoriale, operante per il solo fatto della relazione obiettiva tra reati indicata dalla legge. Ne consegue che la sussistenza di un caso di connessione costituisce idonea causa, ai sensi dell'art. 28, comma 2, c.p.p. di conflitti di competenza tra i giudici che procedono per reati connessi; ciò lo si evince dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 28 c.p.p. che, col dichiarare non proponibile, nel corso delle indagini preliminari (e, quindi, anche durante l'udienza preliminare), i conflitti positivi fondati su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione, inequivocabilmente statuisce l'ammissibilità degli altri tipi di conflitto fondati sulla connessione. (Nella fattispecie trattavasi di conflitto tra Gip presso il tribunale ed il collegio competente per i reati ministeriali).