Cass. pen. n. 10733/2023
In tema di dichiarazione di latitanza, l'accertamento della volontarietà dell'imputato di sottrarsi alle ricerche, che costituisce presupposto necessario del relativo decreto, può fondarsi anche su presunzioni, purché le stesse abbiano una base fattuale idonea a dimostrare tale volontà, tenuto anche conto delle concrete abitudini di vita del ricercato. (Fattispecie relativa a dichiarazione di latitanza di imputato straniero, emessa all'esito di ricerche eseguite presso la sola abitazione di un familiare dimorante in Italia a non estesa al paese di origine, in cui la Corte ha ritenuto la decisione esente da censure sul rilievo che non vi fossero elementi obiettivi per ritenere che il predetto risiedesse o dimorasse all'estero e la ricorrenza, per converso, di elementi indicativi della volontà del ricercato di sottrarsi alla cattura, costituiti dall'improvvisa interruzione dei rapporti con i correi dopo l'arresto di uno di essi). (Rigetta in parte, Corte Appello L'Aquila, 02/05/2022)
Cass. pen. n. 47852/2016
In tema di dichiarazione di latitanza, ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione al provvedimento restrittivo, non occorre dimostrare che l'interessato era a conoscenza dell'avvenuta emissione a suo carico di tale provvedimento essendo sufficiente che si sia posto in condizione di irreperibilità sapendo che un ordine o un mandato poteva essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima l'esecuzione delle notificazioni mediante consegna al difensore. (Dichiara inammissibile, App. Napoli, 22/10/2015)
Cass. pen. n. 18822/2014
Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 c.p.p. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Rigetta, Trib. Verbania, 21/03/2013)
Cass. pen. n. 43962/2013
Ai fini dell'accertamento della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, che costituisce il presupposto psicologico della declaratoria di latitanza, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di tale provvedimento, ma è sufficiente che l'interessato si ponga in condizioni di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso.
Cass. pen. n. 3032/2008
Ai fini della decorrenza del termine per presentare richiesta di riesame avverso un'ordinanza cautelare, l'arresto ai fini estradizionali eseguito su ordine del giudice estero non è assimilabile all'esecuzione della misura disposta dal giudice italiano. Pertanto nell'ipotesi del latitante arrestato all'estero, il suddetto termine inizia a decorrere dal momento in cui allo stesso, una volta estradato, viene notificata nel territorio nazionale l'ordinanza applicativa della misura cautelare.
Cass. pen. n. 35767/2007
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo.
Cass. pen. n. 1382/2006
In tema di titolo esecutivo, la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale è validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell'imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilità anziché il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell'art. 296 c.p.p. (In motivazione la Corte osserva che le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che di latitanza e che in entrambi i casi l'imputato è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma degli artt. 159, comma secondo, e 165, comma terzo, c.p.p.).
Cass. pen. n. 10367/2004
In tema di liquidazione del compenso al difensore di ufficio, la disciplina prevista a favore del professionista nominato all'imputato irreperibile, che gli consente di rivolgersi direttamente al giudice, secondo le regole dettate per il patrocinio dei non abbienti, esonerandolo dall'onere di esperire previamente le procedure di recupero del credito, si applica anche nel caso di imputato latitante, in quanto la dichiarazione di latitanza presuppone le vane ricerche, ad opera della polizia giudiziaria, della persona colpita da misura cautelare personale, e tale situazione è assimilabile, ai fini della possibilità di azionare utilmente quelle procedure, alla condizione di irreperibilità.
Cass. pen. n. 21035/2003
L'arresto dell'imputato all'estero nell'ambito di una procedura estradizionale o per altra causa comporta la cessazione dello stato di latitanza.
Cass. pen. n. 33283/2002
Lo stato di latitanza dell'imputato, quando si risolve in un negativo comportamento processuale, può essere valutato dal giudice che può tenerne conto ai fini dell'applicazione ovvero della misura dell'incidenza delle circostanze attenuanti generiche.
Cass. pen. n. 31253/2002
Lo stato di latitanza viene meno, oltre che per le cause previste dall'art. 296, comma 4, c.p.p., soltanto con la cattura o la costituzione spontanea in Italia ovvero con l'arresto dell'imputato all'estero a fini estradizionali, in relazione al reato per il quale si procede, poiché in questo modo l'imputato viene a trovarsi anche nella disponibilità dell'autorità giudiziaria italiana.
Cass. pen. n. 283/2000
Il provvedimento dichiarativo della latitanza ha carattere strumentale, in funzione del perseguimento di ben precise finalità; ne consegue che non avrebbe senso una dichiarazione di latitanza fine a sé stessa, avulsa dalle esigenze di rispetto delle garanzie di legge, in relazione sia alla sussidiaria procedura notificatoria che al conferimento al difensore della rappresentanza del condannato. Dall'interpretazione dell'art. 296 c.p.p. si ricavano due distinti profili della disciplina della latitanza: uno sostanziale, afferente alla qualità del latitante, connessa alla consapevole sottrazione ad una delle misure previste nel primo comma (compreso l'ordine di carcerazione), ed un profilo formale, inerente alla mera declaratoria di quella condizione, i cui effetti processuali sono previsti per il solo latitante rispetto ad una misura custodiale e non già per il latitante rispetto ad una sentenza definitiva, per il quale il legislatore non ha previsto, neppure nell'art. 656 c.p.p., relativo all'esecuzione delle pene detentive, alcun riferimento alla disciplina del decreto di latinanza, posto che in questo secondo caso è da ritenere sufficiente che lo stato di latitanza risulti dal verbale di vane ricerche. (Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento con cui il Tribunale, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta del P.M. di dichiarazione di latitanza per il condannato che si sottrae all'ordine di carcerazione).
Cass. pen. n. 4666/1999
L'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare che, a norma dell'art. 304, comma 2, c.p.p., riconosca in via generale la particolare complessità del dibattimento, opera anche nei confronti del latitante, impedendo che il suo successivo arresto faccia iniziare il decorso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. fino a quando non venga a cessare la causa di sospensione e salvi, ovviamente, i limiti di cui al comma 6 del medesimo art. 304 c.p.p. D'altra parte, ove così non fosse, la persona volontariamente sottrattasi alla esecuzione del provvedimento coercitivo verrebbe ad essere paradossalmente favorita rispetto a coloro nei cui confronti il provvedimento sia stato invece eseguito.
Cass. pen. n. 2978/1992
Alla stregua del principio sulla tassatività e tipicità dei mezzi di impugnazione stabilito dall'art. 568, comma primo, c.p.p. si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali non è previsto uno specifico gravame: e tale è, appunto, il decreto motivato previsto dall'art. 415, comma secondo, c.p.p. contro il quale tale norma non ha previsto alcun mezzo di gravame. (Fattispecie in cui il giudice, nell'autorizzare la prosecuzione delle indagini contro ignoti, aveva fissato un termine per l'esecuzione delle stesse, nonostante una tale facoltà non sia prevista dall'art. 415 c.p.p.; la Cassazione ha escluso l'impugnabilità del relativo provvedimento sulla scorta del principio di cui in massima ed ha altresì negato che lo stesso potesse essere ritenuto ricorribile per cassazione quale provvedimento abnorme, osservando che la fissazione del termine suddetto non rendeva il provvedimento abnorme ma solo illegittimo).
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Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia giudiziaria redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi nei quali si presume che l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata, quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Sulla base di tale verbale il giudice dichiara lo stato di latitanza, qualora ritenga esaurienti le ricerche eseguite, salvo integrazioni, come si evince dall'ultimo comma dell'art. 295 c.p.p., compiendo una valutazione ispirata ad un criterio - rebus sic stantibus - di certezza, cioè con riferimento alla situazione concreta accertata in quel momento, senza che possano avere rilevanza, ai fini della legittimità del provvedimento, e quindi delle notificazioni in virtù di questo eseguite, le eventuali informazioni successivamente pervenute.