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Articolo 165 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Notificazioni all'imputato latitante o evaso

Dispositivo dell'art. 165 Codice di procedura penale

1. Le notificazioni all'imputato latitante [296] o evaso [385 c.p.] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.

1-bis. Per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l'elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell'articolo 157, se l'imputato è evaso o si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell'articolo 157, se l'imputato si è sottratto all'esecuzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora o del divieto di espatrio(2).

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [97](1).

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Le notificazioni all’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore.
1-bis. Per le notificazioni dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 la disposizione del comma 1 si applica solo nel caso in cui non si è perfezionata la notificazione al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1, oppure, quando manca la dichiarazione o l’elezione di domicilio, solo nel caso in cui non è possibile eseguire la notificazione con le modalità indicate dai commi da 1 a 3 dell’articolo 157, se l’imputato è evaso o si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari, ovvero con le modalità indicate dai commi da 1 a 6 dell’articolo 157, se l’imputato si è sottratto all’esecuzione della misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.
[omissis]

__________________

(1) In tema di notifiche viene stabilita quindi un'equiparazione di trattamento tra il latitante o l'evaso e il soggetto irreperibile (art. 159).
(2) Comma inserito dall'art. 10, co. 1, lett. s) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore disciplina l’ipotesi della notificazione all’imputato latitante o evaso. Ciò in quanto, nonostante la mancata collaborazione dell’imputato, il procedimento penale non si blocca: esso comunque farà il suo corso. Quindi, è necessario garantire la conoscenza (quantomeno, legale) dell’imputato latitante o evaso circa l’esistenza del procedimento a suo carico e assicurare il rispetto del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Spiegazione dell'art. 165 Codice di procedura penale

Premesso che l'effettività delle notificazioni non può prescindere dalla collaborazione del destinatario dell'atto, l'imputato è tenuto a specificare il luogo in cui gli verranno fatte le notifiche. Questo mediante l'elezione o la dichiarazione di domicilio.

L’art. 165 c.p.p., toccato dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), regola il caso in cui non ci sia collaborazione da parte dell’imputato in quanto egli è latitante (per l’art. 296 del c.p.p., colui che si è volontariamente sottratto alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o ad un ordine di carcerazione) oppure è evaso.

Ai sensi dei commi 1, 2 e 3, posto che il procedimento fa comunque il suo corso, le notificazioni nei confronti dell’imputato latitante o evaso sono eseguite mediante consegna di copia al difensore, di fiducia o nominato d’ufficio: il difensore rappresenta ad ogni effetto l’imputato latitante o evaso.

La riforma Cartabia ha inserito il nuovo comma 1 bis.
La norma stabilisce che, per quanto riguarda la notificazione degli atti introduttivi del giudizio a suo cario (avviso di fissazione dell’udienza preliminare, atti di citazione in giudizio ex artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 c.p.p.), la notificazione all’imputato latitante o evaso si farà nei modi previsti dal comma 1 (consegna di copia al difensore) soltanto quando non sia perfezionata la notifica disposta con le modalità indicate dall’art. 161 del c.p.p. o con le modalità previste dall’art. 157 del c.p.p..

Con questo nuovo comma 1 bis, dunque, si chiede uno sforzo ulteriore alle autorità pubbliche per far conoscere all’imputato latitante o evaso l’esistenza di un procedimento penale a suo carico.

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
L’intervento si coordina alle modifiche operate per la notificazione degli atti introduttivi del giudizio ai fini della possibilità di procedere nell’assenza dell’imputato (art. 1, comma 7, della legge di delega) e risponde alla necessità di superare la mancata ricerca del soggetto latitante da parte delle autorità pubbliche ai fini della vocatio in ius che il sistema sinora prevedeva, consentendo che anche per gli atti introduttivi al giudizio nei confronti di tale soggetto (al quale è equiparato l’evaso) si procedesse direttamente con la notificazione al difensore.


Per meglio garantire la dimensione convenzionale del processo in absentia, dimostrando la diligenza apprestata dalle autorità pubblica per portare a conoscenza anche del latitante l’esistenza del processo a suo carico, si è dunque disposto che alla notificazione al difensore degli atti introduttivi del giudizio a carico della persona latitante possa farsi ricorso solo dopo l’infruttuoso esperimento delle modalità ordinarie di notifica al domicilio eletto o dichiarato (ove esistente) ovvero delle modalità indicate dall’art. 157, opportunamente distinte a seconda che la latitanza riguardi persona evasa o sottrattasi a misure cautelari detentive o riguardi persona sottrattasi alla misura cautelare dell’obbligo di dimora o del divieto di espatrio.

Massime relative all'art. 165 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 10957/2015

L'eventuale erronea dichiarazione di latitanza non determina una nullità assoluta per omessa citazione dell'imputato, bensì una nullità a regime intermedio da dedurre prima della pronuncia della sentenza di primo grado. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sanata la nullità del decreto di latitanza per carente contenuto del verbale di vane ricerche, in quanto la stessa, verificatasi anteriormente alla decisione di primo grado, era stata dedotta solo nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d'appello).

Cass. pen. n. 44065/2014

La notifica nei confronti dell'imputato latitante o evaso, successivamente arrestato all'estero, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., mediante la consegna dell'atto al difensore, non potendo trovare applicazione la speciale procedura prevista dall'art. 169 cod. proc. pen. riguardante l'imputato dimorante o residente all'estero.

Cass. pen. n. 18822/2014

La cessazione dello stato di latitanza, a seguito di arresto avvenuto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la illegittimità delle successive notificazioni, eseguite nelle forme previste per l'imputato latitante, fino a quando il giudice procedente non abbia avuto notizia dell'arresto. A tal fine, è compito della polizia giudiziaria, deputata alle ricerche del latitante, di procedere alla costante verifica di tutte le informazioni, desumibili, tra l'altro, dai sistemi informativi nazionali ed internazionali e di comunicare prontamente alla autorità giudiziaria procedente l'eventuale arresto della persona ricercata.

Cass. pen. n. 26846/2013

Le notifiche all'imputato latitante sono effettuate in base alle stesse regole previste per l'imputato contumace, salvo espresse eccezioni indicate dalla legge. (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la notifica del solo estratto contumaciale della sentenza di primo grado all'imputato rimasto latitante, respingendo il ricorso dell'imputato che riteneva necessaria la notifica dell'intera sentenza).

Cass. pen. n. 9637/2012

È legittima l'emissione del decreto di latitanza all'esito di ricerche svolte dalla polizia giudiziaria nei luoghi che risultano nella disponibilità dell'indagato sulla base delle risultanze in atti e non estese all'estero risultando la presenza dello stesso sul territorio nazionale nel periodo di adozione del provvedimento cautelare in ragione del rilascio in Italia di plurimi atti di nomina di difensori di fiducia dei quali gli stessi hanno provveduto ad autenticare la sottoscrizione.

Cass. pen. n. 4114/2010

Il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche, che la polizia redige a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, indicando in modo specifico le indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, senza essere vincolata quanto ai luoghi di ricerca, dai criteri indicati in tema di irreperibilità. Né tale situazione postula necessariamente la conoscenza dell'interessato in ordine alla avvenuta emissione a suo carico del provvedimento restrittivo della libertà personale, essendo semplicemente sufficiente che egli sappia che un ordine o un mandato può essere emesso nei suoi confronti, evenienza che, una volta positivamente apprezzata con provvedimento del giudice, legittima alle notificazioni mediante consegna al difensore.

Cass. pen. n. 14712/2001

A differenza di quanto si verifica con riguardo agli avvisi destinati al difensore, la notificazione di atti diretti al latitante il quale sia assistito da due difensori può validamente essere effettuata mediante consegna anche ad un solo soltanto di essi, dal momento che l'adempimento in questione non inerisce a diritto specifico dei difensori ma è soltanto finalizzato a realizzare una forma di conoscenza legale, da parte del latitante, dell'atto a lui destinato.

In tema di notifica all'indagato latitante, nel caso in cui siano stati nominati due difensori fiduciari la notifica ex art. 165 c.p.p. non deve necessariamente essere effettuata presso entrambi i difensori poiché essa costituisce una forma di conoscenza legale dell'atto da parte del latitante ma non inerisce ai diritti specifici dei difensori.

Cass. pen. n. 4802/1997

In tema di latitanza, presupposto per le notificazioni da eseguirsi ai sensi dell'art. 165 c.p.p. è l'esistenza del relativo stato, che consegue non alla redazione del verbale di vane ricerche di cui all'art. 295 dello stesso codice ad opera della polizia giudiziaria, bensì al provvedimento del giudice il quale, pur avendo natura dichiarativa, è il risultato di una valutazione di merito in ordine al carattere sufficientemente completo ed esauriente delle ricerche svolte; in mancanza di tale provvedimento, pertanto, non può parlarsi di latitanza nell'accezione giuridico-processuale del termine e non possono conseguentemente verificarsi gli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 c.p.p. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato la nullità della procedura di riesame in quanto, pur in assenza del decreto dichiarativo della latitanza, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale era stato notificato all'indagato istante mediante consegna di copia al difensore).

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