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Articolo 281 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Divieto di espatrio

Dispositivo dell'art. 281 Codice di procedura penale

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede [279](1).

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio.

2-bis. [Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio](2).

Note

(1) Deve quindi essere data comunicazione al Questore per procedere poi al ritiro del passaporto e all'invalidazione della carta d'identità per l'espatrio mediante la relativa annotazione.
(2) Tale comma è stato introdotto dall'art. 9, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306 convertito dalla l. 7 agosto 1992, n. 356 e poi dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Cost. con sent. 31 marzo 1994, n. 109.

Ratio Legis

La misura in esame rappresenta una delle limitazioni alla libertà di movimento, nello specifico in uscita, dal territorio dello Stato di cui all'art. 16 Cost., il quale prevede che: "ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".

Spiegazione dell'art. 281 Codice di procedura penale

L'applicazione delle misure coercitive segue il principio di gradualità, oltre ai principi generali di adeguatezza delle misure in relazione alle esigenze cautelari.


Le misure cautelari coercitive sono ordinate codicisticamente in termini di progressiva afflittività, cominciando cioè da misure di contenuto meramente obbligatorio, per finire con le vere e proprie misure detentive.


La norma in esame disciplina il divieto di espatrio, tramite il quale il giudice, anche assicurandosi di dare le disposizioni necessarie al ritiro del passaporto, prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale, a meno che non ottenga espressa e puntuale autorizzazione per particolari motivi.


Nell'ipotesi di trasgressione, il codice, all'art. 276, prevede la modifica o la sostituzione della misura con altra più afflittiva.


Da precisare che l'ultimo comma, tramite cui era fatto obbligo al giudice di ordinare sempre, in qualunque ipotesi di applicazione di misure cautelari coercitive, il divieto di espatrio, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo. In generale va inoltre aggiunto che l'applicazione congiunta di più misure cautelari, anche astrattamente compatibili tra loro, è permessa solamente nei casi espressamente previsti dalla legge.

Massime relative all'art. 281 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 26526/2017

L'attivazione della procedura per l'esecuzione di una misura cautelare non detentiva in altro Paese dell'Unione - possibilità introdotta dal d. lgs. n. 36 del 2016, che ha conformato il diritto interno alla decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare - è provvedimento di natura esecutiva rimesso alla valutazione discrezionale del pubblico ministero, il cui controllo di legittimità è effettuabile attraverso l'attivazione dell'incidente di esecuzione. (In motivazione, la S.C. ha altresì precisato che i parametri che devono guidare il pubblico ministero nell'esercizio di tale potere attengono al bilanciamento tra l'interesse della persona sottoposta a cautela a rientrare presso lo Stato di residenza (o altro indicato) e l'interesse collettivo alla tutela della sicurezza, che informa l'intero sistema cautelare, in coerenza con le indicazioni contenute negli artt. 3 e 5 della decisione quadro 2009\829\GAI).

Cass. pen. n. 641/2002

In tema di misure cautelari personali, è preclusa, in tutti i casi in cui non sia espressamente consentita dalle norme processuali, l'applicazione congiunta di misure coercitive che pure siano tra loro astrattamente compatibili, quali il divieto di espatrio, l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ed il divieto od obbligo di dimora, di cui agli artt. 281, 282 e 283 c.p.p. (In motivazione la Corte ha rilevato come l'art. 2, comma 6, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n. 4, attraverso l'introduzione dell'art. 307, comma 1 bis, c.p.p., abbia affiancato all'unica previsione autorizzativa preesistente — l'art. 276 c.p.p. in materia di violazione delle prescrizioni concernenti una misura cautelare — il caso delle misure non detentive applicate dopo la decorrenza del termine massimo di custodia, per la sola eventualità che si proceda con riguardo ai gravi delitti elencati all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p., e come proprio tale specifica delimitazione dei casi di applicazione congiunta escluda che possa prospettarsi una regola generale di possibile coesistenza delle misure cautelari non detentive).

Cass. pen. n. 34796/2001

In tema di procedura di estradizione, qualora in epoca successiva alla sentenza favorevole alla richiesta dello Stato estero si provveda con decreto ministeriale alla sospensione della consegna del cittadino e si chieda la revoca della misura coercitiva, il mantenimento del ritiro del passaporto, una volta revocata dal giudice la misura, non trova alcuna giustificazione, trattandosi di adempimento funzionale ad eventuale misura cautelare del divieto di espatrio che, in assenza di richiesta del ministro, non può essere disposta. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza della corte di appello che aveva respinto la richiesta di restituzione del passaporto sul presupposto della pendenza della pratica estradizionale e del permanere dell'esigenza di evitare che il possesso del passaporto potesse favorire la sottrazione dell'estradando all'esecuzione della consegna).

Cass. pen. n. 2799/1996

È legittima l'applicazione della misura del divieto di espatrio a carico di un soggetto che si sia trasferito all'estero in epoca precedente all'inizio del procedimento a suo carico, qualora tale misura sia giustificata dall'esigenza di prevenire il pericolo di una sottrazione irreversibile dell'indagato all'istanza di giustizia dello Stato, pericolo cui la misura è diretta a porre rimedio, non appena si presenti la concreta possibilità di dare attuazione al divieto di espatrio a seguito della intervenuta presenza dell'indagato nel territorio dello Stato. Pertanto, il trasferimento in un Paese estero in epoca anteriore all'inizio del procedimento non è né giuridicamente né logicamente in contraddizione con tale misura quando concretamente sia ravvisabile la suddetta situazione di pericolosità, desumibile nella specie, dalle modalità della condotta (permanenza all'estero senza apprezzabile e comprovato motivo durante il procedimento nonché assenza di qualsiasi affidabile prospettiva di disponibilità verso la giurisdizione dello Stato) e dalla contestazione di un fatto criminoso di particolare gravità.

Cass. pen. n. 2736/1996

La misura coercitiva del divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) può essere applicata, nelle ipotesi in cui si procede per uno dei delitti previsti dall'art. 280 c.p.p., quando — come si evince, nel silenzio della norma, dalla ratio che la ispira — si palesi sussistente il pericolo di fuga, il quale deve ritenersi idoneo a fondare il provvedimento coercitivo qualora, dall'esame di elementi e fatti obiettivi, della valutazione della personalità dell'imputato anche in riferimento ai riflessi che detti elementi e fatti possono avere sulla condotta post delictum, nonché dalla natura degli addebiti e dall'entità della pena già comminata nel giudizio di cognizione in itinere, sia ravvisabile la ragionevole probabilità che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all'estero le proprie tracce. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la «ragionevole probabilità» non deve intendersi quale certezza o quasi certezza dell'espatrio, né che essa presupponga un pericolo particolarmente intenso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo di fuga reale, effettivo e non immaginario).

Cass. pen. n. 589/1993

L'art. 307, secondo comma, lettera b), c.p.p., prevede il ripristino della misura della custodia cautelare in presenza di sentenza di condanna di primo o di secondo grado, nonché dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lettera b) c.p.p. (quando l'imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che si dia alla fuga). In virtù del principio di analogia, consentito nel silenzio della norma, la rinnovazione della misura cautelare deve ritenersi estensibile al divieto di espatrio (art. 281 c.p.p.) ed al diniego del «nulla-osta» dell'autorità giudiziaria al rilascio del passaporto (art. 3, primo comma, lett. c, L. 21 novembre 1967, n. 1185), sempre che sussista il presupposto della modifica della situazione processuale dell'imputato, per effetto d'una sentenza di condanna di primo o di secondo grado.

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